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Il decreto legge "Cura Italia" - convertito in legge - ha previsto, oltre che per le famiglie, anche per le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali - non classificate come esposizioni deteriorate - la possibilità di accedere a una moratoria straordinaria, cioè la possibilità di ottenere la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.
Lo scopo è quello di aiutare queste categorie di imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva collegata all'emergenza Covid-19, per evitare che un calo sensibile della domanda, anche se limitato nel tempo, abbia effetti permanenti su un numero elevato di imprese.
Possono accedere alla misura le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Possono accedervi anche i soggetti del c.d. "terzo settore": organismi no-profit (es. associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.); enti ecclesiastici (es. Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri); enti religiosi civilmente riconosciuti (es. Ordini religiosi, Opere) purché iscritti nel registro delle imprese.
La moratoria non si applica in automatico, ma deve essere richiesta dal debitore al proprio finanziatore. Se il debitore presenta i requisiti di legge per accedere alla misura, tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare la "comunicazione" di moratoria da parte dell'impresa.
Per beneficiare della moratoria è necessario che, alla data del 17 marzo, l'impresa non abbia difficoltà nel rimborsare i propri debiti. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Sui prestiti che beneficiano della moratoria i successivi ritardi nei pagamenti non vengono segnalati in centrale dei rischi. Chi accede alla misura non viene segnalato a sofferenza dalla banca che ha concesso la moratoria, però se era già segnalato a sofferenza non ha diritto alla cancellazione.
Per aggiornamenti e dettagli consulta sempre la sezione dedicata del sito del Ministero dell'economia e delle Finanze e le domande e le risposte frequenti.
Noi ne abbiamo parlato anche qui.