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ASSOFIN: Finanziamenti per un importo di almeno 1.000 euro, concessi a consumatori e stipulati entro il 20 aprile 2020; anche cessione del quinto, purché l'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) e assicuratore accettino.
ABI: Mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche, non rientranti nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini; prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
ASSOFIN: Ritardi di pagamento al 21 febbraio 2020 tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne; intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto.
ABI: Crediti deteriorati o con rate non pagate al 31 gennaio 2020; intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto; procedura esecutiva avviata da terzi sull'immobile ipotecato; fruizione di agevolazioni pubbliche; presenza di copertura assicurativa per gravi eventi; cessioni del quinto e delegazioni di pagamento rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
ASSOFIN: Difficoltà economica; su richiesta.
ABI: Difficoltà economica; su richiesta.
ASSOFIN: Massimo 6 mesi.
ABI: Massimo 12 mesi.
ASSOFIN: Intera rata o sola quota capitale.
ABI: Solo quota capitale.
ASSOFIN: Nessun costo accessorio per il periodo di sospensione.
ABI: Né commissioni, né interessi di mora per il periodo di sospensione.