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#Decreto Rilancio. Contributi a fondo perduto: parte l'iter telematico.

Da ieri pomeriggio e fino al 24 agosto, sui canali telematici dell'Agenzia delle entrate Entratel e sulla sezione del sito dell'Agenzia "Fatture e corrispettivi", è possibile presentare domanda per ottenere - ove ne ricorrano le condizioni - il contributo a fondo perduto previsto dal "Decreto Rilancio" (art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020).

Il contributo consiste in una somma di denaro che verrà erogata senza alcun obbligo di restituzione - a fondo perduto appunto - a imprese, soggetti titolari di partita Iva o titolari di reddito agrario in attività al momento della presentazione della domanda, che siano stati colpiti dalle conseguenze economiche del lockdown.

Devono ricorrere due condizioni: il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro; ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni: il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato ai soggetti che hanno avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a quelli con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) già in stato di emergenza prima dell'inizio della pandemia (al 31 gennaio 2020).

L'ammontare minimo del contributo è di 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche; qualsiasi sia la somma erogata, il contributo non sarà preso in considerazione per il calcolo della base imponibile delle imposte né concorrerà alla formazione del valore della produzione netta. Secondo il direttore delle Agenzie delle Entrate il sistema è in grado di accreditare la somma «entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti».

Il calcolo del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;

15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;

10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

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