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Arbitro Bancario Finanziario. Dal primo ottobre alcune nuove regole

Dal primo ottobre cambiano alcune regole di funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Le nuove regole contribuiscono ad accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'ABF e perseguono, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela. Un'altra occasione per sottolineare i primi 10 anni di attività dell'Arbitro che hanno visto adottate circa 132 mila decisioni e riconosciuti ai clienti che hanno presentato ricorso, solo negli ultimi quattro anni, più di 83 milioni di euro!

Queste le principali novità

Passa da 100 mila euro e 200 mila euro l'importo massimo che può essere richiesto con un ricorso all'Arbitro

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro.

Più tempo per le banche per rispondere ai clienti

Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario: L'intermediario è tenuto a rispondere nel tempo massimo di 60 giorni (fino al primo ottobre 30 giorni) dalla ricezione del reclamo. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista. Il ricorso deve avere a oggetto la stessa questione proposta nel reclamo. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario

Cambiano i tempi di risposta dell'Arbitro

L'esito della controversia è comunicato alle parti entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo (fino al primo ottobre le modalità di calcolo erano diverse). Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità.

Per saperne di più è possibile consultare il sito dell'ABF e, sul sito istituzionale della Banca d'Italia, le Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 12 agosto scorso.

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