Segnalibri
- torna alla home page
- Calcolatori
- Eventi e Incontri
- Video
- Mettiti alla prova
- Scuola e progetti educativi
- Pubblicazioni e dati
- Informazioni di base
- Glossario
In Italia una componente essenziale della rete di sicurezza per la stabilità del sistema finanziario è rappresenta dalla garanzia dei depositi bancari offerta dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e dal Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo. La funzione di questi due fondi, che operano con modalità sostanzialmente simili, è garantire i depositi entro i 100.000 euro in caso di fallimento di una banca (tecnicamente si parla di liquidazione coatta amministrativa).
Riepiloghiamo qui le 5 cose principali da sapere sul FITD.
Tutte le banche italiane sono tenute ad aderire obbligatoriamente a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Aderiscono al FITD anche le banche digitali (quelle con operatività on-line) e le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente: trovi qui l'elenco di tutte le banche consorziate.
Sono garantiti: depositi in conto corrente, conti di deposito (anche vincolati), certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari. Anche le carte prepagate rientrano nella tutela del FITD se vi è associato un codice IBAN (in questo caso vengono infatti equiparate a un deposito ordinario).
Il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante e per singola banca.
Facciamo un esempio: se ho 75 mila euro su tre conti correnti presso tre diverse banche (anche dello stesso gruppo bancario), nel caso remoto che entrino in crisi tutte e tre, riceverò l'intera somma depositata presso ciascuna delle tre banche anche se il totale dei miei depositi supera il limite di 100.000 euro.
Il saldo del conto è attribuito a ciascun cointestatario in parti uguali. La quota dei conti cointestati si cumula con gli altri depositi del medesimo depositante ai fini dell'applicazione della garanzia di 100.000 euro.
Facciamo un esempio: in caso di fallimento di una banca, per un deposito di 100.000 euro intestato a 2 persone, ogni intestatario riceverà dal FITD 50.000 euro; invece per un deposito di 300.000 euro i due titolari riceveranno 100.000 euro a testa.
Il rimborso può avvenire solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca ed è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione. Il depositante non deve sopportare alcun costo e non deve effettuare alcuna richiesta di rimborso, in quanto il Fondo procede direttamente.
Il pagamento del rimborso è effettuato dal FITD tramite una banca consorziata e il depositante può scegliere se riceverlo attraverso bonifico bancario (su un conto corrente diverso da quello intrattenuto presso la banca in liquidazione); assegno circolare; o in contanti (nel rispetto della normativa vigente).
Il FITD non garantisce i pronti contro termine e i risparmi che affidiamo alle banche perché vengano investiti in altri strumenti finanziari (la cosiddetta raccolta indiretta che include le gestioni patrimoniali). Non sono garantite neanche le azioni e le obbligazioni emesse dalle stesse banche.
Anche gli importi eccedenti i 100.000 euro non vengono rimborsati dal Fondo in caso di fallimento della banca, ma il loro ammontare viene iscritto nello stato passivo dell'intermediario e può concorrere successivamente ai riparti di liquidazione.
Va infine ricordato che il FITD tutela soltanto i depositi delle banche consorziate. I depositi presso le poste, quindi, non sono protetti dal Fondo ma godono della garanzia dello Stato.
Per approfondire le diverse forme di intervento del Fondo puoi consultare la nostra scheda dedicata alla tutela dei depositi bancari, visitare la sezione di domande frequenti sul sito del FITD o guardare questo breve video!