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#COVID-19 Misure di sostegno alla liquidità di famiglie e imprese

Il 7 giugno è entrata in vigore la legge n. 40/2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23/2020; ne avevamo parlato qui a proposito di moratorie e finanziamenti per supportare famiglie e imprese nell'affrontare l'emergenza epidemiologica.

L'ABI ha diffuso una circolare per le banche, indicando le principali novità introdotte dalla legge di conversione, riepilogate in un comunicato stampa.

Segnaliamo in particolare, con riferimento ai finanziamenti con garanzia dello Stato del 100 per cento: l'allungamento della durata (da 6 a 10 anni), l'innalzamento dell'importo massimo del finanziamento (da 25.000 a 30.000 euro) e l'estensione anche agli "agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker". Sono state inoltre modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile dando la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

Per essere pienamente in vigore, le novità necessitano dell'autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.

Delle misure che riguardano le piccole e medie imprese (PMI), i finanziamenti e il merito di credito abbiamo parlato qui.

Sul fronte moratorie, cioè della sospensione del pagamento delle rate dei mutui "prima casa", è stato introdotto un meccanismo di silenzio - assenso sull'istanza da parte di Consap, la società del Mef che gestisce materialmente la pratica di sospensione (se Consap non si pronunzia entro 20 giorni, la domanda si intende comunque accolta) ed è consentita la sospensione delle rate del mutuo già all'esito della preliminare istruttoria della banca, prima ancora della trasmissione dell'istanza a Consap. In caso di esito negativo comunicato da Consap, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla presentazione della domanda.

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