Sospensione del programma Cashback

Dal 1° luglio sono in vigore alcune modifiche - definite dal decreto-legge recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese - al Programma Cashback, l'ormai noto piano di misure introdotte l'anno scorso (con il decreto n. 156 del 24 novembre 2020) che ha previsto rimborsi e premi legati ai pagamenti effettuati nei negozi fisici senza l'uso del contante. Ne abbiamo parlato qui e qui. I fondi recuperati grazie alla sospensione del Programma Cashback serviranno per finanziare un fondo destinato a interventi di riforma per gli ammortizzatori sociali.

Ma vediamo le principali modifiche:

  • il piano Cashback ordinario non sarà attivo nel secondo semestre del 2021. In questo periodo quindi i pagamenti con carte nei negozi fisici non daranno diritto al rimborso del 10% dell'importo pagato - fino ad un massimo di 150 euro complessivi -  come invece è avvenuto per i pagamenti realizzati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (primo semestre). Chi ha maturato i requisiti, riceverà come previsto entro il mese di settembre (cioè nei 60 giorni dalla fine del semestre di riferimento) il rimborso legato ai pagamenti del primo semestre. Il rimborso sarà erogato direttamente sull'IBAN registrato nell'App IO. Per conoscerne l'ammontare basta accedere all'App.
  • è sospeso nel secondo semestre 2021 anche il Super Cashback, cioè il premio di 1.500 euro che ottengono i primi 100.000 utenti nella graduatoria dei pagamenti digitali. Il premio relativo al primo semestre sarà invece riconosciuto, ma ad una diversa scadenza rispetto a quanto precedentemente previsto: entro il 30 novembre e non più entro il mese di settembre.
  • cambiano le regole per i reclami: sarà possibile presentare un reclamo per i pagamenti non contabilizzati o calcolati in modo scorretto dall'App nel periodo che va dai 15 giorni successivi alla chiusura del primo semestre 2021 - cioè dal 15 luglio - fino al 29 agosto. In caso di diritto al rimborso, la Consap lo erogherà direttamente al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. 

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