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Le regole europee sulla risoluzione delle banche in crisi che prevedono l'utilizzo di risorse finanziarie interne (in inglese bail-in) hanno introdotto novità importanti ma anche suscitato interrogativi e dubbi, specie nei risparmiatori. Ad essi in particolare è richiesto di accrescere il livello delle conoscenze: avere chiare le conseguenze di queste regole è indispensabile per valutare la rischiosità dei diversi strumenti di gestione ed investimento dei propri risparmi e, quindi, per compiere scelte consapevoli.
Riceviamo lettere, e-mail, quesiti al nostro numero verde: professionisti, associazioni, società, enti pubblici, tanti cittadini ci contattano per manifestare i loro timori e per chiedere informazioni, chiarimenti, consigli.
Nel 2015 abbiamo pubblicato un documento per spiegare che cos'è il bail-in e come funziona. Ora, attraverso le FAQ, rispondiamo con un linguaggio semplice e diretto ad alcuni frequenti quesiti su aspetti specifici riguardanti l'applicazione delle nuove regole e la tutela dei depositi, per fare chiarezza e contribuire a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni e nel sistema bancario.
In queste FAQ per semplicità parliamo di banche e crisi bancarie, ma le nuove regole si applicano anche ad altri soggetti operanti nel mercato finanziario: le società che appartengono ai gruppi bancari e alcune società che offrono servizi di investimento.
È la legge a prevedere come funziona il bail-in (vedi in particolare i decreti legislativi n. 385/1993, n. 58/1998 e n. 180/2015 e il regolamento UE n. 806/2014) e la Banca d'Italia non può fornirne che la propria interpretazione. La legge può essere interpretata in maniera differente da parte dell'autorità giudiziaria (nazionale ed europea) e dovrà essere applicata anche da altri soggetti (es. Comitato Unico di Risoluzione, sistemi di garanzia dei depositanti).
Sì. Le regole europee sul bail-in si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dalla banca in risoluzione acquistati o sottoscritti dalla clientela prima di tale data.
Il bail-in si applica ai titoli emessi da una banca posta in risoluzione, anche se sono depositati presso un soggetto diverso da quest'ultima (ad esempio, un'altra banca).
Il bail-in non si applica invece ai titoli depositati presso la banca in risoluzione che siano stati emessi da soggetti diversi dalla banca sottoposta a risoluzione (o che non possono essere posti in risoluzione, come nel caso dei titoli di Stato: cfr. FAQ n. 6).
Il bail-in non si applica ai titoli collocati da una banca in risoluzione per conto di altri soggetti emittenti a meno che questi ultimi siano posti in risoluzione.
Se è posto in risoluzione il soggetto che ha emesso il titolo, il bail-in si applica al titolo anche se collocato da una banca non in risoluzione.
Il bail-in può essere applicato ai certificati di deposito assimilabili a strumenti finanziari: ciò accade quando i certificati di deposito vengono emessi con lo stesso valore e gli stessi diritti nell'ambito di una medesima operazione posta in essere dalla banca.
Negli altri casi, i certificati di deposito sono considerati depositi e sottoposti alla relativa tutela legale per cui fino a 100.000 euro sono protetti da un sistema di garanzia ed esclusi dal bail-in (cfr. FAQ n. 10.1).
In ogni caso, al momento dell'acquisto è importante che il cliente verifichi la documentazione informativa messa a disposizione o consegnata dalla banca, poiché in questa documentazione la banca è obbligata a indicare se il certificato di deposito è protetto o meno da un sistema di garanzia.
Nell'ambito dell'operatività con la clientela, in un'operazione di PCT una banca vende un certo numero di titoli a un cliente e si impegna a riacquistarli a un prezzo e a una data predeterminati: se la banca non li riacquista, il cliente conserva i titoli acquistati, che quindi svolgono una funzione di garanzia.
In caso di risoluzione della banca che ha sottoscritto un contratto di PCT, il bail-in si applica o meno ai crediti del cliente verso la banca derivanti dal PCT a seconda delle caratteristiche e della sorte del titolo posto a garanzia del contratto.
I crediti derivanti dal PCT sono esclusi dal bail-in a condizione che il titolo posto a garanzia non sia stato emesso da un soggetto anch'esso posto in risoluzione (o che sia stato emesso da un soggetto che non può essere posto in risoluzione, come nel caso di titoli di Stato: cfr. FAQ n. 6).
Se anche il soggetto emittente il titolo a garanzia del PCT è stato posto in risoluzione e il valore del titolo a garanzia si è ridotto a seguito del bail-in, il credito verso la banca derivante dal relativo contratto di PCT è a sua volta assoggettabile a bail-in per la parte non coperta dalla garanzia.
No. Il bail-in non si applica ai titoli di Stato nazionali ed esteri, né ai titoli di emittenti sovranazionali quali ad esempio la BEI (Banca europea degli investimenti) o la BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) (cfr. anche FAQ n. 2).
Il bail-in si applica alle somme dovute dalle banche sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi.
No. I prodotti del risparmio postale - e cioè i libretti di risparmio postale e i buoni postali fruttiferi - e i depositi su conto corrente Bancoposta non sono soggetti all'applicazione del bail-in.
Il bail-in si applica ai titoli collocati da Bancoposta per conto di banche sottoposte a risoluzione (cfr. FAQ n. 3).
Nulla. Il bail-in non ha effetti sui finanziamenti che la banca posta in risoluzione ha concesso alla clientela.
10.1 Che cos'è un deposito?
Per depositi si intendono tutte le forme di raccolta del risparmio in cui la banca ha un obbligo di rimborso; sono depositi, ad esempio, le somme sul conto corrente, gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili, i depositi vincolati (conti di deposito), i libretti di deposito o risparmio, i certificati di deposito che non hanno le caratteristiche di strumenti finanziari (cfr. FAQ n. 4).
Le forme di raccolta del risparmio effettuate dalla banca con emissione di strumenti finanziari (ad esempio le obbligazioni) non sono depositi, anche se è previsto un obbligo di rimborso da parte della banca.
10.2 Quando un deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositanti?
Sono protetti da un sistema di garanzia dei depositanti i depositi fino a 100.000 euro, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Non sono protetti dal sistema di garanzia, ad esempio, i depositi relativi a transazioni per le quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i depositi effettuati in nome e per conto proprio da enti pubblici (cfr. FAQ n. 16), i depositi per i quali non è stata rispettata la normativa antiriciclaggio per mancata identificazione del titolare (cfr. anche FAQ n. 14).
Il limite dei 100.000 euro è calcolato sull’ammontare riferibile a ciascun singolo depositante, per singola banca (cfr. FAQ n. 12); in caso di un deposito cointestato il limite è calcolato con riferimento al singolo cointestatario (cfr. FAQ n. 13).
Sono protetti per l'intero importo, e quindi oltre il limite dei 100.000 euro, i depositi di somme derivanti da determinati eventi elencati dalla legge (es. vendita di un immobile, divorzio, pensionamento, fine del rapporto di lavoro, invalidità, morte) qualora la liquidazione coatta o la risoluzione della banca sia avviata nei 9 mesi successivi al loro accredito.
10.3 Che cos'è un sistema di garanzia dei depositanti?
Un sistema di garanzia dei depositanti è un soggetto riconosciuto dalla Banca d'Italia che interviene per proteggere, entro i limiti definiti dalla legge, i depositi di una banca sottoposta a risoluzione o a liquidazione coatta.
I sistemi di garanzia dei depositi operanti in Italia sono il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e, per le banche di credito cooperativo, il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC). Ogni banca italiana aderisce a uno di questi sistemi e fornisce un'informativa specifica ai propri clienti sulle modalità di tutela dei depositi.
Tutte le banche degli altri Stati membri dell'Unione Europea aderiscono ai sistemi di garanzia dei depositi dello Stato di appartenenza. Le banche di Stati non membri dell'Unione Europea ed operanti in Italia aderiscono al FITD o a un sistema di garanzia estero equivalente.
Per maggiori informazioni sulle banche aderenti e sul funzionamento dei due Fondi si possono consultare i siti (e le relative sezioni delle FAQ) www.fitd.it e www.fgd.bcc.it.
In caso di liquidazione coatta della banca, il sistema di garanzia a cui la banca aderisce rimborsa direttamente ai depositanti i depositi protetti: per le modalità e i tempi del rimborso si possono consultare i siti www.fitd.it e www.fgd.bcc.it.
L'ammontare dei depositi eccedente i 100.00 euro può essere sottoposto a bail-in.
Tuttavia, se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa (cioè, un'impresa con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro), l'ammontare eccedente i 100.000 euro può essere sottoposto a bail-in solo dopo che quest'ultimo è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca.
La soglia di protezione di 100.000 euro è calcolata sull'ammontare riferibile a ciascun singolo depositante per singola banca, indipendentemente dal numero di depositi a suo nome presso di essa. Ad esempio, se una persona ha due depositi presso la stessa banca (rispettivamente di 80.000 e 70.000 euro, per complessivi 150.000 euro), l'ammontare protetto sarà pari a 100.000 euro; la parte eccedente (pari a 50.000 euro) potrà essere assoggettata a bail-in.
Se, invece, una persona ha due depositi, rispettivamente di euro 100.000 e 110.000, presso due diverse banche (poste in liquidazione o risoluzione), la protezione copre entrambi i depositi fino a 100.000 euro; il bail-in potrà applicarsi solo al secondo deposito, per la parte eccedente i 100.000 euro, ossia 10.000 euro.
Se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa, la parte eccedente i 100.000 euro (nei due esempi, 50.000 e 10.000 euro, rispettivamente) potrà essere sottoposta a bail-in solo dopo che esso è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca (cfr. FAQ n. 11).
Nel caso di depositi cointestati, la protezione fino a 100.000 euro si applica alla quota spettante a ciascuna delle persone cui è intestato il deposito (cointestatario), singolarmente considerata. Ad esempio, se un deposito di 220.000 euro è a nome di due cointestatari (e quindi ciascuno dei due cointestatari ha diritto alla metà della somma depositata), l'ammontare del deposito complessivamente protetto sarà pari a 200.000 euro (100.000 euro per ciascun depositante cointestatario); solo la parte eccedente (20.000 euro) potrà essere assoggettata a bail-in (se tale deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa, la somma di 20.000 euro potrà essere sottoposta a bail-in solo dopo che il bail-in è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca: cfr. FAQ n. 11).
Questa regola ha un'eccezione quando i cointestatari sono titolari del deposito come partecipanti di un soggetto senza personalità giuridica (ad esempio, un'associazione non riconosciuta o una società di persone): in questo caso il deposito è considerato del soggetto senza personalità giuridica e, di conseguenza, la protezione opera fino a 100.000 euro e l'importo eventualmente eccedente potrà essere sottoposto a bail-in. Ad esempio, un deposito di 220.000 euro intestato a un'associazione culturale o a una società in nome collettivo, anche in presenza di più membri intestatari del deposito stesso, verrà considerato come deposito di un unico soggetto (l'associazione ovvero la società) e quindi sarà protetto fino all'ammontare di 100.000 euro; i restanti 120.000 euro potranno essere sottoposti a bail-in.
Tutti i depositi fino a 100.000 euro sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi (cfr. FAQ n. 10); la protezione è esclusa quando non sia stata effettuata l'identificazione del titolare ai sensi della normativa antiriciclaggio (cfr. FAQ n. 10.2).
Il bail-in si applica sia ai depositi in euro, sia a quelli in valuta estera. I depositi in valuta estera godono della stessa tutela prevista per quelli in euro (cfr. FAQ n. 10).
No. I depositi degli enti pubblici effettuati in nome e per conto proprio - come quelli gestiti dalle banche nell'ambito della prestazione dei servizi di tesoreria - non rientrano tra quelli protetti da un sistema di garanzia (cfr. FAQ n. 10.2).
Sì. Al pari degli altri depositi, essi sono protetti fino a 100.000 euro: essi possono quindi essere sottoposti a bail-in per l'importo eventualmente eccedente tale somma.
In generale è buona norma, prima di acquistare uno strumento finanziario, essere consapevoli delle sue caratteristiche e della sua rischiosità.
Le banche e gli altri soggetti che offrono servizi di investimento devono rispettare dettagliati obblighi di trasparenza e correttezza, obblighi che sono rafforzati in caso di investitori cosiddetti al dettaglio (ossia singoli risparmiatori, professionisti o piccole e medie imprese non in possesso di specifiche conoscenze in campo finanziario). A questi clienti possono essere collocati solo prodotti adatti alle loro esigenze, salvo che essi non decidano diversamente.
Per maggiori informazioni, cfr. il sito dell'autorità competente (www.consob.it).
Il bail-in è disposto dalla Banca d'Italia per le banche italiane di minori dimensioni o dal Comitato Unico di Risoluzione per le banche europee di maggiori dimensioni o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro; la decisione può essere impugnata di fronte al giudice amministrativo italiano o al giudice dell'Unione Europea.
Sul sito internet della Banca d'Italia sono disponibili l'elenco aggiornato delle banche da essa sottoposte ad amministrazione straordinaria o a risoluzione.
Per le banche per le quali sono responsabili la Banca Centrale Europea e il Comitato di Risoluzione Unico, si può fare riferimento ai rispettivi siti internet.