L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie indipendente e imparziale che tutela gli investitori. Rappresenta per loro un modo semplice, veloce, efficace e gratuito di risolvere controversie con gli intermediari senza ricorrere al giudice. È stato istituito dalla Consob (l'Autorità che vigila sui mercati finanziari) nel 2016.

Chi può ricorrere

Gli investitori retail, ossia i risparmiatori, anche imprese, società o altri enti. Non possono rivolgersi all'ACF gli investitori qualificati o professionali, come banche, compagnie assicurative, governi e grandi imprese.

Quando si può ricorrere

Quando si ritiene di aver subito un danno perché l'intermediario ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione che deve rispettare quando presta i servizi di investimento previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF).

Esempio: durante la sottoscrizione, l'intermediario non ha fornito informazioni chiare e complete sulla natura e le caratteristiche di ogni titolo o non ha svolto correttamente la profilatura del cliente.

L'ambito di competenza

Le controversie devono riguardare servizi di investimento:

  • negoziazione per conto proprio: quando l'intermediario vende direttamente al cliente strumenti finanziari;
  • ricezione, esecuzione e trasmissione di ordini: quando l'intermediario riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari e lo trasmette ad un altro intermediario per l'esecuzione;
  • gestione individuale di portafogli: quando l'intermediario gestisce il patrimonio del cliente a sua discrezione nell'ambito di una politica di investimento conosciuta dal cliente;
  • consulenza in materia di investimenti;
  • gestione collettiva del risparmio: un servizio offerto dalle Società di gestione del risparmio (SGR), che investono le somme dei clienti secondo una politica di investimento predeterminata.

Il comportamento dell'intermediario oggetto della controversia deve essersi verificato entro il decimo anno precedente alla presentazione del ricorso.

Contro chi si può ricorrere

Banche, società di intermediazione mobiliare, soggetti che gestiscono i fondi comuni di investimento, gestori di portali di crowdfunding, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria iscritti all'albo, e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta.

Si può ricorrere anche contro imprese d'investimento estere che hanno succursali in Italia. Se ne sono prive, l'ACF non può esaminare il ricorso, ma solo fornire accesso a strumenti di risoluzione attraverso Fin-Net, la rete di organismi nazionali istituita dalla Commissione europea per risolvere controversie finanziarie nei Paesi dello Spazio economico europeo.

Che cosa si può richiedere

Il ricorso può contenere una domanda di risarcimento o una domanda per ottenere l'adempimento di uno specifico obbligo (come la consegna di documenti).

Se la richiesta riguarda una somma di denaro, non può superare 500.000 euro. Nel caso in cui il danno sia potenzialmente superiore a questa cifra, ci si può rivolgere all'ACF se si limita la domanda di risarcimento entro questa soglia.

Quando non si può ricorrere

Non è possibile presentare ricorso nel caso di:

  • rapporti bancari: per le controversie riguardanti conti correnti, carte di credito, bancomat, prestiti, mutui e cessioni del quinto bisogna ricorrere all'Arbitro bancario finanziario;
  • non corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria;
  • buoni postali fruttiferi;
  • vendita di diamanti;
  • strumenti finanziari ottenuti attraverso trasferimento tra privati;
  • inadempimenti informativi se l'intermediario è emittente anziché prestatore di un servizio di investimento;
  • rapporti assicurativi, perché l'ACF è competente solo per le controversie su prodotti di investimento assicurativo distribuiti di norma dalle banche (non per polizze vita e per danni e malattie).

Come presentare il ricorso

Il ricorso si può presentare solo dopo che si è inviato un reclamo all'intermediario e (1) si è ricevuta una risposta insoddisfacente o (2) non si è ancora ricevuta risposta dopo 60 giorni dal reclamo. Il ricorso deve essere presentato entro un anno dalla data del reclamo; se il periodo è già trascorso, è necessario presentare un altro reclamo prima di rivolgersi all'ACF.

Il ricorso, inoltre, può essere proposto solo se non sono pendenti sulla stessa controversia altre procedure di risoluzione stragiudiziale.

Il ricorso si deve presentare online seguendo una procedura guidata. È necessario accedere al sito dell'ACF, registrarsi e compilare il modulo. Non è richiesta l'assistenza di un avvocato o professionista.

La decisione

La decisione dell'Arbitro è messa a disposizione del ricorrente e dell'intermediario nell'area riservata del sito dell'ACF. La decisione di accoglimento indica il comportamento che l'intermediario dovrà tenere e il relativo termine (di norma 30 giorni).

Il mancato adempimento dell'intermediario è reso noto con la pubblicazione sul sito dell'ACF per 5 anni e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, oltre che sulla homepage del sito dell'intermediario per 6 mesi.

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