Le criptoattività non sono tutte uguali

Categoria: Cultura finanziaria
Tempo di lettura 3 minuti
Pubblicato il 29/07/2024

Una comunicazione della Banca d'Italia sulle diverse criptoattività

Dal 30 giugno scorso l'emissione, l'offerta al pubblico e la negoziazione di alcune tipologie di criptoattività dovrà seguire specifiche regole. In una comunicazione del 22 luglio la Banca d'Italia spiega caratteristiche e profili di rischio delle criptoattività, anche per aiutarci a riconoscere quelle più adatte ad essere utilizzate per pagare. Il quadro regolamentare completo sarà interamente applicabile a partire dal 30 dicembre 2024.

La prima categoria di criptoattività regolate sono i token di moneta elettronica (e-money tokens, EMT in inglese) il cui valore è legato a una singola valuta, ad esempio l'euro. Solo banche e istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari autorizzati e vigilati, possono emettere gli EMT. Come nel caso di un deposito bancario o di un conto in moneta elettronica, anche per l'e-money token il detentore ha il diritto a ricevere dalla banca, o dall'istituto di moneta elettronica che lo ha emesso, il rimborso del valore nominale del token nella valuta in cui è espresso. Ad esempio, se il titolare di un e-money token da 10 euro ne chiede il rimborso, avrà diritto a ricevere una banconota da 10 euro. La convertibilità uno a uno con una valuta, come nel nostro esempio l'euro, garantisce che i token di moneta elettronica mantengano stabile il proprio valore nel tempo. Le regole prudenziali e la vigilanza delle autorità come la Banca d'Italia assicurano che le banche e gli altri intermediari siano in grado di rimborsare i token su richiesta del cliente. Gli e-money token sono adatti a essere utilizzati come mezzi di pagamento, in quanto sicuri, trasparenti e con un valore stabile nel tempo.

La seconda categoria sono i token collegati ad attività (asset-referenced token, ART in inglese). In questa categoria rientrano molte delle cosiddette stablecoins. Anche gli ART mirano a mantenere un valore stabile in riferimento a una o più valute ufficiali o altre attività, ad esempio, azioni, obbligazioni, materie prime, come il petrolio, o metalli preziosi, come l'oro. Gli emittenti però sono obbligati a restituire non il valore a cui sono stati emessi, come per gli e-money token, ma il valore di mercato che in quel momento hanno le attività sottostanti o le stesse attività sottostanti. Le banche e i soggetti autorizzati che emettono ART sono tenuti a rispettare normative che mirano, tra l'altro, a garantire la restituzione del valore di mercato del token ai possessori. Chi detiene ART dovrà però essere disposto a sopportare oscillazioni di valore in linea con quelle delle attività a cui sono collegati, come in un normale investimento in azioni o obbligazioni. Proprio perché il loro valore può oscillare nel tempo, la Banca d'Italia richiama la nostra attenzione sui rischi connessi all'utilizzo di queste criptoattività come strumenti di pagamento.

Esiste poi un terzo tipo di criptoattività, residuale, diverso da EMT e ART, che è il più pericoloso per il possessore perché il valore non è collegato a nessuna attività e non c'è alcun diritto di rimborso per il possessore. Le criptoattività del terzo tipo non sono idonee ad essere utilizzate con finalità di pagamento.

Nella comunicazione della Banca d'Italia gli intermediari che vogliano operare all'interno del mercato delle criptoattività sono richiamati ad assicurare una comunicazione trasparente al mercato per rendere i consumatori interessati pienamente consapevoli dei rischi.

La Banca d'Italia non si preoccupa solo della nostra tutela ma anche della stabilità del sistema finanziario: richiama infatti gli intermediari anche a tenere adeguatamente in considerazione i rischi che tali strumenti comportano per gli stessi intermediari, non solo quelli finanziari tradizionali, come ad esempio quello di non essere in grado di rimborsare i detentori dei token, ma anche i rischi operativi, come ad esempio quelli legati al malfunzionamento della tecnologia per trasferire le criptoattività da un soggetto all'altro. Li richiama inoltre sulla necessità di garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Attenzione quindi ai diversi tipi di criptoattività che verranno offerti sul mercato, alle loro caratteristiche, alle tutele che offrono e ricordiamo che solo gli EMT sono idonei a essere utilizzati come strumenti di pagamento.

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