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Chi fra voi possiede una carta di credito si è sicuramente trovato spesso a firmare uno scontrino dopo aver effettuato un acquisto. Forse da alcuni mesi avete notato che questo non avviene più o che, comunque, i negozianti sono meno attenti nel verificare la vostra firma.
Cosa è successo? Proviamo a spiegarlo anticipandovi subito che, come clienti, siete pienamente tutelati.
La firma dello scontrino è sempre stata un elemento che, insieme al possesso della carta, faceva ricondurre in modo inequivocabile un pagamento con carta di credito al titolare della carta. Infatti, il negoziante poteva controllare la validità della firma confrontandola con quella apposta sul retro della carta e verificare l'identità del titolare controllando i suoi documenti.
Come abbiamo più volte spiegato sul nostro portale, la disciplina più recente sugli strumenti di pagamento elettronici - che poggia sulle norme della Direttiva europea sui servizi di pagamento (cd. PSD2) - contiene regole di sicurezza precise per gli intermediari che li offrono e per i clienti chi li usano.
Sulla base della nuova normativa, ogni pagamento, salve le eccezioni tassativamente elencate, ha bisogno, per essere eseguito in sicurezza, di un doppio fattore di identificazione scelto fra tre tipologie di elementi: qualcosa che l'utente è (fattore di inerenza), qualcosa che l'utente ha (fattore di possesso), qualcosa che l'utente sa (fattore di conoscenza).
La firma dello scontrino sembrava inizialmente poter essere assimilata a un fattore di inerenza (qualcosa che l'utente è) che, abbinato al possesso della carta, faceva sì che ci fosse il doppio fattore di identificazione richiesto dalla normativa. Di recente, la European Banking Authority (EBA) - cui è stata delegata dalla Direttiva la definizione di norme di dettaglio in materia di sicurezza - ha spiegato che la firma dello scontrino non può essere considerato un fattore di inerenza…e tanto meno di possesso o di conoscenza. Tutti gli operatori devono, quindi, cambiare le loro procedure. Nel frattempo, le operazioni con carta di credito che prevedono la firma dello scontrino sono considerate operazioni prive del doppio fattore di autenticazione. Valgono i principi generali in materia di tutela del cliente: in caso di operazioni che il cliente non riconosce come proprie, l'intermediario è tenuto a rimborsarlo sempre, a meno che non provi che lo stesso cliente è un frodatore: ha fatto lui l'operazione, ma vuole disconoscerla per approfittare della situazione a danno dell'intermediario.
Anche se il negoziante non vi chiede di firmare lo scontrino, quindi, state tranquilli, siete comunque tutelati!
Tra poco tornerà ad applicarsi la regola della doppia autenticazione probabilmente grazie alla digitazione di un PIN, al posto della firma, che bisognerà ricordare a memoria.