Le cripto-attività non sono tutte uguali
Una comunicazione della Banca d'Italia sulle diverse cripto-attività
Dal 30 giugno scorso l'emissione, l'offerta al pubblico e la negoziazione di alcune tipologie di cripto-attività dovrà seguire specifiche regole. In una comunicazione del 22 luglio la Banca d'Italia spiega caratteristiche e profili di rischio delle cripto-attività, anche per aiutarci a riconoscere quelle più adatte ad essere utilizzate per pagare. Il quadro regolamentare completo sarà interamente applicabile a partire dal 30 dicembre 2024.
La prima categoria di cripto-attività regolate sono i token di moneta elettronica (e-money tokens, EMT in inglese) il cui valore è legato a una singola valuta, ad esempio l'euro. Solo banche e istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari autorizzati e vigilati, possono emettere gli EMT. Come nel caso di un deposito bancario o di un conto in moneta elettronica, anche per l'e-money token il detentore ha il diritto a ricevere dalla banca, o dall'istituto di moneta elettronica che lo ha emesso, il rimborso del valore nominale del token nella valuta in cui è espresso. Ad esempio, se il titolare di un e-money token da 10 euro ne chiede il rimborso, avrà diritto a ricevere una banconota da 10 euro. La convertibilità uno a uno con una valuta, come nel nostro esempio l'euro, garantisce che i token di moneta elettronica mantengano stabile il proprio valore nel tempo. Le regole prudenziali e la vigilanza delle autorità come la Banca d'Italia assicurano che le banche e gli altri intermediari siano in grado di rimborsare i token su richiesta del cliente. Gli e-money token sono adatti a essere utilizzati come mezzi di pagamento, in quanto sicuri, trasparenti e con un valore stabile nel tempo.
La seconda categoria sono i token collegati ad attività (asset-referenced token, ART in inglese). In questa categoria rientrano molte delle cosiddette stablecoins. Anche gli ART mirano a mantenere un valore stabile in riferimento a una o più valute ufficiali o altre attività, ad esempio, azioni, obbligazioni, materie prime, come il petrolio, o metalli preziosi, come l'oro. Gli emittenti però sono obbligati a restituire non il valore a cui sono stati emessi, come per gli e-money token, ma il valore di mercato che in quel momento hanno le attività sottostanti o le stesse attività sottostanti. Le banche e i soggetti autorizzati che emettono ART sono tenuti a rispettare normative che mirano, tra l'altro, a garantire la restituzione del valore di mercato del token ai possessori. Chi detiene ART dovrà però essere disposto a sopportare oscillazioni di valore in linea con quelle delle attività a cui sono collegati, come in un normale investimento in azioni o obbligazioni. Proprio perché il loro valore può oscillare nel tempo, la Banca d'Italia richiama la nostra attenzione sui rischi connessi all'utilizzo di queste cripto-attività come strumenti di pagamento.
Esiste poi un terzo tipo di cripto-attività, residuale, diverso da EMT e ART, che è il più pericoloso per il possessore perché il valore non è collegato a nessuna attività e non c'è alcun diritto di rimborso per il possessore. Le cripto-attività del terzo tipo non sono idonee ad essere utilizzate con finalità di pagamento.
Nella comunicazione della Banca d'Italia gli intermediari che vogliano operare all'interno del mercato delle cripto-attività sono richiamati ad assicurare una comunicazione trasparente al mercato per rendere i consumatori interessati pienamente consapevoli dei rischi.
La Banca d'Italia non si preoccupa solo della nostra tutela ma anche della stabilità del sistema finanziario: richiama infatti gli intermediari anche a tenere adeguatamente in considerazione i rischi che tali strumenti comportano per gli stessi intermediari, non solo quelli finanziari tradizionali, come ad esempio quello di non essere in grado di rimborsare i detentori dei token, ma anche i rischi operativi, come ad esempio quelli legati al malfunzionamento della tecnologia per trasferire le cripto-attività da un soggetto all'altro. Li richiama inoltre sulla necessità di garantire la piena conformità alle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Attenzione quindi ai diversi tipi di cripto-attività che verranno offerti sul mercato, alle loro caratteristiche, alle tutele che offrono e ricordiamo che solo gli EMT sono idonei a essere utilizzati come strumenti di pagamento.
Hai trovato utile questo contenuto?
Articoli correlati
-
11 agosto 2023Il mondo delle cripto-attività è regolato?
-
14 novembre 2022Terremoto nel mondo delle criptovalute
-
20 giugno 2022MiCA ci facciamo illudere dalle criptoattività!
-
20 maggio 2022Bitcoin e i suoi fratelli. Che cosa sta succedendo nel mercato delle criptoattività?
-
1 aprile 2022"Opere d'arte" digitali, moda o investimento?
-
31 marzo 2022Cripto-attività, una questione aperta. L'Europa a difesa dei consumatori