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Nuove regole per il mondo delle cripto-attività

Le disposizioni del Governo italiano per un sistema più sicuro e tutelato

Con l'inizio del nuovo anno entra pienamente in vigore il regolamento europeo "MiCAR" (Markets in Crypto-Assets Regulation), cioè il "Regolamento del mercato delle cripto-attività". Il nostro ordinamento si è adeguato ai nuovi obblighi lo scorso settembre con il d.lgs. 129/2024: si tratta di un passaggio fondamentale per introdurre una serie di regole comuni a tutti i paesi membri. Le novità comportano alcuni cambiamenti in termini di tutele per chi acquista e vende alcune tipologie di cripto-attività. Secondo l'OAM - l'Organismo degli Agenti Mobiliari che, tra l'altro, monitora il mercato delle cripto-attività in Italia - a marzo del 2024 1,3 milioni di italiani possedevano cripto-attività per un valore di mercato che superava i 2,7 miliardi di euro.

Cosa c'è da sapere

La normativa europea e il decreto legislativo di adeguamento dell'ordinamento nazionale fanno una doverosa differenziazione tra i vari tipi di cripto-attività, sia per le loro caratteristiche sia per i rischi che possono scaturire per gli acquirenti e per il sistema finanziario. Le tipologie di cripto-attività previste sono:

  • token di moneta elettronica (e-money token - "EMT"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una singola valuta ufficiale;
  • token collegati ad attività (asset-referenced token - "ART"), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento ad altre attività (ad esempio, un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali);
  • cripto-attività c.d. "other than", categoria residuale che ricomprende le cripto-attività diverse da EMT e ART.

Il regolamento introduce diversi requisiti e vincoli per gli operatori (diversi a seconda del tipo di cripto-attività):

  • per EMT e ART stabilisce precisi requisiti per i token e obblighi puntuali a carico sia degli intermediari che li emettono o li distribuiscono, sia degli operatori che partecipano a vario titolo al mercato;
  • nel caso delle cripto-attività "other than", prevede per lo più semplici obblighi di notifica preventiva, di fatto escludendole dalla regolamentazione.

Il regolamento affida i compiti di vigilanza a Banca d'Italia e Consob nel rispetto delle competenze di ciascuna. Lo schema di seguito può aiutare a farci un'idea.

Riparto delle principali competenze tra Banca d'Italia e Consob nell'applicazione del Regolamento MiCAR

La tabella riassume il riparto delle principali competenze tra Banca d'Italia e Consob nell’applicazione del Regolamento MiCAR, distinguendo tra token di moneta elettronica (EMT), token collegati ad attività (ART), altre tipologie di cripto-attività (other than) e prestazione di servizi per le cripto-attività. La Banca d'Italia vigila sulla stabilità patrimoniale, sana e prudente gestione e gestione delle crisi degli emittenti di EMT, ART e dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Vigila sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo per gli intermediari finanziari che emettono EMT e ART e per i prestatori dei servizi per le cripto-attività. Vigila sulla trasparenza, correttezza del comportamento degli emittenti, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei possessori di EMT. Gestisce gli esposti relativi a EMT. Autorizza, sentita la Consob, l’emissione, offerta al pubblico, ammissione alla negoziazione e il white paper per gli ART e autorizza, sentita la Consob, gli Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento alla prestazione di servizi per le cripto-attività. La Consob vigila sulla trasparenza, correttezza dei comportamenti degli emittenti di ART e dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela dei possessori di ART e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Gestisce gli esposti relativi agli ART e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e vigila sull’offerta al pubblico e sull'ammissione alle negoziazioni, sulla correttezza dei comportamenti e sulla tutela dei possessori di cripto-attività “other than”. Autorizza, sentita la Banca d'Italia, i prestatori di servizi per le cripto-attività specializzati e altri intermediari (ad. es SIM) che intendono prestare servizi sulle cripto-attività. Vigila sugli abusi di mercato per tutte le tipologie di cripto-attività e per la prestazione dei servizi per le cripto-attività.

Sono previste sanzioni penali per chi offra sul mercato ART ed EMT e per chi presta servizi sulle cripto-attività senza aver rispettato quanto previsto dal regolamento MiCAR in materia di accesso al mercato e sanzioni amministrative per la violazione di alcune previsioni del regolamento. Inoltre sono previste specifiche sanzioni amministrative per i casi di abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, ad esempio per chi sfrutti la propria posizione o le informazioni riservate che ha a disposizione per manipolare il mercato, cioè alterare i prezzi delle cripto-attività diffondendo notizie false o ponendo in essere operazioni simulate o altri comportamenti con l’obiettivo di far apparire vera una situazione che non trova riscontro nella realtà.

Grazie a un ulteriore regolamento, aumenta anche la tracciabilità dei trasferimenti delle cripto-attività. I prestatori di servizi per le cripto-attività e gli altri intermediari bancari e finanziari che prestano servizi per le cripto-attività in generale o emettono ART ed EMT sono soggetti alla normativa antiriciclaggio e sono obbligati a segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d'Italia eventuali transazioni sospette per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le tutele per i sottoscrittori

Sebbene non ci metta al riparo da tutti i rischi, in particolare da quelli dovuti all'oscillazione del valore delle cripto-attività, il regolamento prevede per i sottoscrittori un sistema di tutele che risulta differenziato a seconda del tipo di cripto-attività. Innanzitutto coloro che offrono cripto-attività al pubblico sono tenuti a redigere il cosiddetto "white paper", cioè un documento che descrive in modo chiaro e trasparente i rischi e le principali caratteristiche di ciascuna cripto-attività. Il white paper contiene una sintesi che in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce le informazioni chiave. La sintesi deve essere considerata come un'introduzione al white paper e la decisione di acquistare la cripto-attività deve basarsi sul contenuto dell'intero white paper e non solo sulla sintesi. Inoltre la previsione di requisiti patrimoniali per gli emittenti di EMT e ART, insieme a regole specifiche che riguardano l'impiego dei soldi ricevuti, riduce la probabilità che gli operatori non siano in grado di adempiere ai propri obblighi, come ad esempio il rimborso dei token emessi. Inoltre, i possessori di ART e EMT nonché i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività potranno presentare a titolo gratuito reclami nei confronti degli emittenti o dei prestatori di servizi. Infine, in caso qualcosa dovesse andare storto, ad esempio in caso di comportamenti scorretti degli operatori, i risparmiatori potranno presentare un esposto alla Banca d'Italia o alla Consob o ricorrere all'Arbitro Bancario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie nel rispetto delle rispettive competenze.

È bene in ogni caso ricordare che la legge di per sé non ci mette al riparo da tutti i rischi: dobbiamo fare sempre molta attenzione alle cripto-attività che stiamo acquistando perché non sono tutte uguali e il loro valore può sempre subire oscillazioni anche significative!

Puoi approfondire sul sito della Banca d'Italia.

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