Per tutto il 2022 il Governo - con la legge di bilancio per il 2022 - ha deciso la proroga delle misure di sostegno per famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti previste per fronteggiare le difficoltà finanziarie connesse con la pandemia da COVID 19. In particolare, è stata prorogata la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo accedendo al Fondo di Solidarietà per i mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, conosciuto anche come Fondo Gasparrini. Ne abbiamo parlato qui e qui.
Caratteristiche del Fondo Gasparrini
Il Fondo garantisce la sospensione del pagamento delle rate fino a un massimo complessivo di 18 mesi. È importante ricordare che:
Non è necessario presentare l'ISEE - l'indicatore di situazione economica equivalente.
L'importo massimo del mutuo ammesso alla sospensione è di 400.000€.
I mutui che sono stati accesi con la garanzia del fondo di garanzia "prima casa" (cfr box sotto) possono comunque accedere alla sospensione delle rate
Non si tiene conto delle sospensioni già concesse, nel caso si sia ripreso il regolare pagamento delle rate.
Si può accedere al Fondo Gasparrini:
1. se si ha un un mutuo acceso da almeno un anno per la propria abitazione principale per un importo non superiore ai 400.000€;
2. se uno dei cointestatari del mutuo si è ritrovato in una delle seguenti situazioni:
Perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (ma non nei casi di dimissioni, pensione o licenziamento per giusta causa), ed essere disoccupati al momento della presentazione della domanda;
Perdita del rapporto di lavoro parasubordinato (sostanzialmente tutti i rapporti di collaborazione di carattere continuativo) ed essere disoccupati al momento della presentazione della domanda;
Insorgenza di uno stato di non autosufficienza (o di handicap grave);
Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
Riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (corrispondente al almeno il 20% dell'orario complessivo);
I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori individuali che abbiamo registrato un calo del fatturato medio giornaliero superiore del 33% del fatturato dal 21 febbraio 2020 per tre mesi o comunque nel periodo compreso tra il 21 febbraio e la presentazione della domanda rispetto a quello realizzato nell'ultimo trimestre del 2019.
3. in caso di mutuo erogato da una cooperativa (per un importo massimo pari al prodotto tra il numero dei soci e 400.000€), se almeno il 20% dei soci assegnatari degli immobili si trovino, dopo il gennaio 2020, in una delle situazioni che giustificano l'accesso alla sospensione, come quelli elencati al punto 2.
Come funziona la pratica:
Il richiedentedeve compilare un modulo da presentare alla propria banca dove ha aperto il mutuo. La CONSAP - la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici pe la PA - ha predisposto un utile modello aggiornato per poter presentare la domanda di sospensione.
Al momento della presentazione della richiesta bisogna avere con sé un documento di riconoscimento (va bene anche il passaporto se si è cittadini extra-UE).
Alla domanda bisogna anche allegare - nel caso la richiesta del mutuo sia stata fatta per perdita del lavoro - dello stato di disoccupazione e - nel caso di riduzione del fatturato (per imprenditori o lavoratori autonomi) almeno del 33% o di morte dell’intestatario bisogna integrare la domanda con una lettera che dettagli la situazione. I moduli integrativi variano da Banca a banca, ed è necessario quindi chiederli alla propria.
La banca a quel punto raccoglie le informazioni e compila a sua volta dei moduli, per trasmettere - fatte le necessarie verifiche di completezza e regolarità formale - l'intero fascicolo alla Consap.
La Consap ha tempo due settimane (15 giorni) per comunicare la propria decisione alla banca, motivando l'eventuale non ammissione della domanda. La banca è tenuta a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione della mancata accettazione.
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