Glossario

RICORSO ALL'ABF

Si può presentare ricorso all'ABF per ottenere una decisione sul proprio caso se si hanno o si sono avuti in passato rapporti contrattuali o anche solo se si è entrati in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento (vedi la voce Reclamo).

Se, ad esempio, la controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, si può ricorrere all'ABF se si chiede:

  • una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
  • l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.

Il ricorso si presenta tramite il portale ABF. La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se il ricorrente intende presentare ricorso nei confronti di:

  • due o più intermediari contemporaneamente;
  • un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB.