Cinque regole sul calcolo degli interessi

Occorre ricordare almeno queste semplici regole.

Regola 1. Gli interessi passivi maturati non possono produrre altri interessi.

Regola 2. Gli interessi passivi e attivi devono essere calcolati con la stessa periodicità, ossia secondo lo stesso intervallo di tempo. Questa previsione valeva anche prima dell'introduzione delle regole applicate dal 1° ottobre 2016.

Regola 3. Il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato a una data certa, che è il 31 dicembre di ciascun anno. Ciò significa che per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere, ad esempio, il trimestre. Per quelli attivi il contratto potrebbe prevedere, a vantaggio del cliente, un periodo di calcolo inferiore all'anno.

Regola 4. Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati in corso d'anno e, comunque, al termine del rapporto.

Regola 5. Gli interessi passivi calcolati al 31 dicembre non sono dovuti a questa data, ma al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Attenzione

Se il cliente vuole proseguire normalmente il rapporto con la propria banca gli interessi calcolati al 31 dicembre devono essere pagati il 1° marzo dell'anno successivo.

Banche e intermediari devono inviare al cliente la comunicazione riguardante la quantificazione degli interessi almeno 30 giorni prima del giorno in cui essi possono essere riscossi (1° marzo).

All'atto dell'apertura di un conto, il cliente dovrà scegliere se farsi addebitare eventuali interessi passivi sul conto o se pagarli diversamente, ad esempio in contanti o con bonifico da un altro conto. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

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