Una storia vera: conto a firma disgiunta e morte di un titolare
Sara e Melissa sono madre e figlia cointestatarie di un conto corrente a firma disgiunta. Dopo il decesso della madre, Melissa dispone il trasferimento sul proprio conto di metà del saldo presente sul conto cointestato alla data della morte. L'operazione però è contestata dall'altra erede, Camilla, sorella di Melissa: la donna sostiene che la cointestazione del conto era soltanto formale e che, in realtà, l'intera somma depositata apparteneva esclusivamente alla mamma.
Secondo Camilla, quindi, il saldo esistente alla data del decesso avrebbe dovuto essere ripartito in parti uguali tra le due sorelle e, di conseguenza, la banca avrebbe dovuto bloccare il conto, impedendo a Melissa di trasferire parte della somma. Per questo motivo Camilla ha chiesto all'intermediario il ripristino dell'intero saldo e il riaccredito delle somme trasferite dalla sorella. Ha poi fatto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il conto corrente è cointestato quando è intestato a due o più persone (cointestatari). Ciascuna di loro avrà accesso ai soldi depositati sul conto e potrà usufruire dei servizi ad esso collegati. I cointestatari si presumono proprietari delle somme presenti sul conto in quote uguali. Il contratto deve specificare quali operazioni richiedono la firma di tutti i correntisti (firma congiunta) e quali soltanto una (firma disgiunta).
La decisione dell'Arbitro
Il Collegio ha ritenuto corretto l’operato della banca e ha respinto il ricorso. Perché?
L'Arbitro ha ricordato che, salvo prova contraria, le somme depositate su un conto cointestato si presumono appartenere ai cointestatari in parti uguali: in questo caso, essendo il conto intestato a due persone, alla morte di una cointestataria il 50% del saldo si presume rientri nell'asse ereditario, mentre il restante 50% rimane di proprietà della cointestataria superstite. Melissa, avendo trasferito esattamente la metà delle somme presenti sul conto, avrebbe quindi trasferito proprio la quota che si presume fosse di sua pertinenza.
L'ABF ha richiamato i principi generali che regolano i conti correnti cointestati a firma disgiunta: in questi rapporti, ciascun cointestatario può operare autonomamente sulle somme depositate e la banca, eseguendo le disposizioni impartite da un cointestatario, si libera anche nei confronti degli altri. Questo principio è valido anche in caso di decesso di uno dei cointestatari.
Nella decisione è stato inoltre precisato che le eventuali controversie relative ai rapporti interni tra coeredi non possono essere decise dall'Arbitro, ma devono essere sottoposte all'Autorità giudiziaria.
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