Arbitro Bancario Finanziario

Quando hai bisogno di risolvere un problema con la tua banca o un altro intermediario in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ad esempio il conto corrente o i pagamenti con le carte, puoi presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo autonomo e imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È quindi un'opportunità di tutela dei clienti delle banche più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L'ABF è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

L'ABF fa parte della rete degli ADR - l'acronimo dell'inglese Alternative Dispute Resolution (sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, in italiano) che sono organismi utilizzati per risolvere dispute legali senza ricorrere ai procedimenti giudiziari tradizionali.

L'ABF si articola sul territorio in sette Collegi aventi sede a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

In ogni Collegio è attiva una segreteria tecnica, i cui compiti sono svolti da personale della Banca d'Italia. Le decisioni sui ricorsi sono assunte da cinque membri del Collegio selezionati sulla base di requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. Due dei cinque membri e il Presidente sono scelti dalla Banca d'Italia, uno è designato dalle associazioni degli intermediari e un altro è individuato dalle associazioni che rappresentano consumatori e imprese.

Il ricorso all'ABF è:

semplice. Non ti serve l'assistenza legale o l'aiuto di un professionista per la compilazione del ricorso, ma se vuoi, puoi nominare un rappresentante di tua fiducia inviando all'ABF una delega scritta che puoi scaricare dal sito;

rapido. Il tempo medio di attesa per ricevere l'esito del ricorso è 4 mesi;

economico. Dovrai pagare solo 20 euro di contributo spese per la procedura. Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto a rimborsarti il contributo spese.

Puoi ricorrere all’ABF per controversie che:

• riguardano servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento (ad esempio in caso di ritardo da parte dell'intermediario nel trasferimento dei servizi di pagamento attivi sul conto corrente bancario con la procedura della portabilità o se la banca invia la segnalazione negativa alla Centrale di allarme Interbancaria ma non ne dà preavviso al cliente o in caso di frodi sulle carte di credito o truffe su strumenti di pagamento);

• sono sorte nei sei anni precedenti la presentazione del ricorso;

• non superano l'importo di 200.000 euro (in altre parole, puoi ricorrere all'ABF solo se chiedi una somma non superiore a questa cifra).

In generale, possono chiedere un intervento dell'Arbitro sia le persone che le imprese, ma il limite dei 200.000 euro fa dell'ABF uno strumento più adatto a risolvere le controversie dei cittadini.

Le controversie

Puoi rivolgerti all'ABF se la tua controversia riguarda, ad esempio, contratti di conti correnti, finanziamenti, carte di credito, buoni fruttiferi postali. Puoi chiedere l'accertamento di diritti e obblighi, ad esempio per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo. Potresti ricorrere all'Arbitro anche se sei stato vittima di una truffa e il tuo intermediario non vuole rimborsarti, come per esempio nel caso in cui il truffatore è riuscito a prelevare dei soldi dal tuo conto e tu abbia comunque fatto il possibile per evitare che ciò accadesse, custodendo le tue credenziali nel modo corretto.

Come fare ricorso all'ABF

Prima di fare un ricorso all'Arbitro, devi inviare un reclamo scritto all'intermediario finanziario con cui hai la controversia, che ha 60 giorni di tempo per accettare o respingere la tua richiesta (che scendono a 15 nel caso in cui l'oggetto della disputa sia relativo ai servizi di pagamento, come ad esempio bonifici e carte di credito). Se l'intermediario accoglie il tuo reclamo, procederà con le necessarie azioni correttive; se la tua richiesta viene respinta, o non ricevi risposta, oppure non ne sei soddisfatto, potrai procedere con la presentazione del ricorso online tramite il portale ABF.

Puoi ricorrere all'ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono già trascorsi 12 mesi, devi presentare un nuovo reclamo presso l'intermediario prima di ricorrere all'ABF.

Solo in alcuni casi specifici puoi presentare all'ABF un ricorso cartaceo (ad esempio, se la controversia riguarda due o più intermediari contemporaneamente, oppure se l'intermediario è estero, pur operando in Italia).

In questi casi potrai inviare tutta la documentazione per posta o per posta elettronica certificata (PEC) al Collegio competente per la tua zona, o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia; in alternativa puoi consegnare tutto a mano, presso una Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.

Il tuo ricorso sarà preso in carico dalla segreteria tecnica del Collegio competente per l'area in cui hai il domicilio, che accerterà la completezza, la regolarità e la tempestività della documentazione che hai presentato. Dopo un primo esame dei fatti, la segreteria tecnica invierà il ricorso all’intermediario, che avrà 45 giorni di tempo per rispondere con le proprie controdeduzioni. Tu potrai replicare entro 25 giorni e una controreplica da parte dell'intermediario è possibile entro altri 20 giorni. A quel punto il fascicolo sarà completato e sarà inviato al Collegio; la decisione ti sarà comunicata entro i successivi 90 giorni.

Schema finzionamento ABF

Puoi sempre interagire con l'ABF tramite il portale, non solo per conoscere lo stato di avanzamento del tuo ricorso, ma anche per modificare il ricorso, in modo che rispetti tutti i requisiti previsti, o per completarlo con ulteriori elementi. Non è possibile, invece, essere ascoltato "in presenza" o partecipare a un dibattimento.

La decisione

La decisione dell'Arbitro è vincolante per te o per l'intermediario? No, la decisione dell'Arbitro non è vincolante: se tu o la tua banca non siete soddisfatti della decisione potete sempre rivolgervi alla giustizia ordinaria. Gli intermediari, in generale, riconoscono l'autorità dell'ABF, con un tasso di adesione alle decisioni superiore al 70 per cento.

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