Glossario
D
- DEBITO (carta di debito)
Carta che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta.
- DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO
È il processo volto a ridurre la quantità di gas serra nell'atmosfera attraverso due obiettivi intermedi: (a) una minore intensità energetica, cioè di energia necessaria per produrre un'unità di prodotto; (b) un calo dell'intensità carbonica, ovvero della quantità di gas serra emessa per ciascuna unità di energia utilizzata. Il raggiungimento del primo obiettivo richiede misure per l'efficienza energetica; il raggiungimento del secondo si basa sull'adozione di tecnologie che diminuiscano l'impronta carbonica degli usi energetici, come ad esempio la generazione elettrica con fonti rinnovabili.
- DECISIONE DELL'ABF
Le decisioni dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.
- DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
La delegazione di pagamento è un finanziamento molto simile alla cessione del quinto dello stipendio, perché consente di aggiungere un ulteriore quinto allo stipendio cedibile, ottenendo così un finanziamento più alto. Chi la ottiene delega irrevocabilmente il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio la rata del prestito concesso. Il datore di lavoro è però libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento (mentre non può rifiutare la cessione del quinto). La legge prevede inoltre di stipulare una polizza assicurativa per la copertura del rischio che il debitore non sia in grado, per qualche ragione (come la perdita dell'impiego), di restituire quanto dovuto.
- DEPOSITO A RISPARMIO
Vedi la voce Conto di deposito.
- DEPOSITO TITOLI
È uno speciale conto utilizzato esclusivamente per "ospitare" gli strumenti finanziari, quali titoli pubblici, quote di fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, e le relative operazioni, tra cui quelle di acquisto e vendita. Il deposito titoli è abbinato a un conto corrente su cui transitano gli addebiti (ad esempio, acquisti, imposte di bollo e commissioni) e gli accrediti (ad esempio, vendite, dividendi e cedole) derivanti dall'amministrazione dei titoli.
- DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA (DNF)
È il documento che le società redigono per fornire informazioni circa le ricadute dell'attività aziendale in termini di sostenibilità, agli azionisti, ai consumatori, ai dipendenti, ai partner commerciali e, in generale, alla collettività. La normativa in materia di rendicontazione delle informazioni non finanziarie (d.lgs. 254/2016, di recepimento della direttiva 2014/95/UE) ha, infatti, introdotto l'obbligo per "talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni" di rendere pubbliche le informazioni riguardanti le politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale, nonché le informazioni sul personale e sulla diversità.
- DISCLOSURE
Generalmente, il termine disclosure o trasparenza si riferisce a pratiche di corretta e completa comunicazione da parte delle società a favore degli attori interni ed esterni alla società.
- DIVERSIFICAZIONE
In finanza, equivale a "non mettere tutte le uova nello stesso paniere". Diversificare vuol dire non limitarsi a comprare uno o pochi strumenti finanziari ma molti e diversi tra loro (ad esempio, azioni o obbligazioni emesse da diverse società di più settori) o più attività (liquidità, obbligazioni, azioni, immobili). A parità di rendimento atteso, con la diversificazione si riducono i rischi, perché i rendimenti degli strumenti finanziari e delle diverse attività non si muovono sempre nella stessa direzione.
- DOCUMENTO DI SINTESI
Il documento di sintesi è un documento che riporta, secondo quanto previsto dal contratto al quale è unito, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio in maniera personalizzata, cioè con i valori riferiti al singolo contraente. Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo coincide con il documento di sintesi, che potrebbe non essere consegnato. Le norme sulla trasparenza emanate dalla Banca d'Italia obbligano gli intermediari finanziari a mettere il documento di sintesi a disposizione dei clienti all'interno dell'informativa precontrattuale, e prevedono gli standard di forma e contenuto per la sua redazione.
- DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE SPESE
È il documento, redatto secondo un modello standard europeo, che le banche mettono a disposizione dei consumatori interessati ad aprire un conto corrente. Il documento fornisce informazioni sulle spese più rappresentative del conto, incluse in un elenco pubblicato dalla Banca d’Italia per facilitare il raffronto di queste spese tra i diversi conti. Il documento informativo sulle spese riporta l'Indicatore dei costi complessivi (ICC).
- DOMICILIAZIONE BANCARIA
È un servizio associato al conto corrente che consente di fare pagamenti periodici, come le bollette e le rate del mutuo, con addebito automatico direttamente sul conto corrente. Gli addebiti diretti all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA vengono effettuati con le stesse modalità e condizioni sia all’interno dei confini nazionali che fra paesi diversi.
- DOMICILIO
Il domicilio del cliente di una banca che voglia presentare un ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) utilizzando il modulo cartaceo è essenziale per determinare il Collegio competente:
- il Collegio di Milano è competente per i clienti con domicilio in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto;
- il Collegio di Torino è competente per i clienti con domicilio in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta;
- il Collegio di Bologna è competente per i clienti con domicilio in Emilia-Romagna e Toscana;
- il Collegio di Roma è competente per i clienti con domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, oppure in uno Stato estero;
- il Collegio di Napoli è competente per i clienti con domicilio in Campania e Molise;
- il Collegio di Bari è competente per i clienti con domicilio in Basilicata, Calabria e Puglia;
- il Collegio di Palermo è competente per i clienti con domicilio in Sardegna e Sicilia.
- DURATA DEL MUTUO
La durata del mutuo, concordata tra cliente e intermediario e definita nel contratto, è uno degli elementi che determina l'importo della rata. La rata è formata dal capitale più gli interessi. A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse, quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate, ma più basso è l'importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l'importo dovuto per gli interessi, ma più basse le rate.