Assegno

Caratteristiche

Strumento di pagamento con il quale un soggetto (traente, che lo firma) ordina alla banca (assegno bancario) o alle Poste (assegno postale) il pagamento di una somma di denaro a favore di un altro soggetto (beneficiario, che lo può incassare).

L'assegno è un documento prestampato che riporta la denominazione "assegno bancario" oppure "postale", oppure "circolare" e il nome della banca che lo ha fornito. È pagabile "a vista", cioè può essere riscosso dal beneficiario al momento della presentazione allo sportello della banca che lo ha emesso.

Su quest'ultimo punto è utile sapere che l'attività di emissione e di gestione degli assegni è disciplinata dalla legge e dalla normativa di vigilanza in considerazione dei rischi di diversa natura che tale attività comporta per le banche. In particolare, l'uso degli assegni (bancari e circolari) richiede l'adozione di comportamenti ispirati a prudenza per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto del menzionato strumento di pagamento in ragione:

  • dei rischi connessi con la contraffazione e il furto dei titoli di credito;
  • degli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla legislazione antiriciclaggio.

Per contrastare l'utilizzo di contante e assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (c.d. "denaro sporco") è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 2.000 euro; è inoltre previsto che gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro debbano riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l'indicazione del beneficiario e la clausola "non trasferibile".

A chi è utile?

A chi vuole gestire in sicurezza pagamenti per importi rilevanti o comunque non può o non vuole utilizzare un altro mezzo di pagamento (contante, carta di debito, di credito o prepagata).

Punti di attenzione

Aiuta a monitorare più facilmente le spese sostenute e i pagamenti effettuati.

Per chi lo riceve, l'assegno circolare è più sicuro rispetto a quello bancario, in quanto è stato emesso sulla base di un effettivo versamento della somma indicata in pagamento. Per chiedere l'emissione non è necessario essere titolari di un conto corrente: può essere richiesto a qualsiasi banca versando in contanti il denaro.

Quando si riceve un assegno per non correre il rischio che la banca rifiuti il pagamento, bisogna osservare una serie di cautele. In particolare:

  • controllare che sia compilato in tutte le sue parti;
  • non siano presenti abrasioni, alterazioni o interventi correttivi;
  • non sia mancante dell'angolo destro.

L'assegno, inoltre, deve riportare sempre la clausola "non trasferibile" qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 euro; la violazione di questa disposizione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative - che possono essere molto elevate - a carico di chi emette l'assegno e di chi lo accetta.

Quando si incassa un assegno la disponibilità dei soldi sul conto corrente potrebbe non essere immediata; nella convenzione assegni con la banca che ha rilasciato il libretto di assegni sono indicati i termini per la disponibilità delle somme. In ogni caso il Testo Unico Bancario (art. 120) prevede che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

Interessi e altri costi

Per poter emettere assegni bancari o postali è necessario che il traente (chi firma l'assegno) sia titolare di conto corrente e abbia depositato la firma presso la banca o Poste. Il libretto di assegni, che ne contiene fino a 20, ha un costo variabile da 0 a circa € 10.

L'assegno circolare può essere richiesto anche da chi non è titolare di conto corrente. Non ha, di norma, costi di emissione, salvo il pagamento di un'imposta di bollo di € 1,50.

Regole

Al titolare di conto corrente viene consegnato un libretto di assegni con la clausola di non trasferibilità già prestampata su ogni singolo assegno. Se invece il correntista desidera un libretto di assegni "liberi", dovrà effettuare una specifica richiesta, con pagamento di un'imposta di bollo di € 1,50 per ogni modulo di assegno.

Un assegno bancario può essere incassato entro 8 giorni se viene riscosso nello stesso luogo dell'emissione (si dice su piazza) ed entro 15 giorni se la città è diversa (in questo caso è fuori piazza). Oltre tali limiti, l'assegno rimane incassabile, ma in mancanza di fondi il beneficiario non può rifarsi su chi lo ha emesso (traente), salva la possibilità di un'azione giudiziaria per far valere il proprio diritto di credito.

Un assegno circolare è incassabile presso gli sportelli della banca emittente fino a 30 giorni dopo la data di emissione; trascorso tale termine l'assegno resta incassabile ma con minori tutele.

Fare attenzione alla data valuta dell'accredito di un assegno, perché tra il versamento e l'effettiva disponibilità della somma passano alcuni giorni. La valuta è il tempo che intercorre tra il versamento e il momento in cui l'importo risulta effettivamente accreditato nel conto del ricevente.

L'indicazione sull'assegno di una data successiva a quella effettiva (post-datazione) non è consentita dalla legge, ma non esclude che l'assegno venga comunque presentato per l'incasso. L'emissione di un assegno privo della provvista, del tutto o anche solo in parte, costituisce un utilizzo improprio di rilevante gravità ed è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, come il divieto di emettere assegni per un certo periodo di tempo e l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d'Italia.

Errori ricorrenti

È piuttosto frequente che si compili un assegno con superficialità per eccesso di fiducia. In effetti non è un'operazione difficile ma occorre ugualmente attenzione a compilarlo in tutte le sue parti utilizzando una penna a inchiostro indelebile. In particolare devono essere indicati:

  • il luogo (il comune) nel quale state emettendo l'assegno;
  • la data di emissione; l'importo in cifre e in lettere, sempre con due decimali anche se di importo pari a zero;
  • il nome del beneficiario, ovvero la persona o la società a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento;
  • la firma, che è l'atto di sottoscrizione dell'ordine di pagamento.

Le parole chiave

CAI

Archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia per assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti. Vi vengono iscritti i soggetti:

  • che hanno emesso assegni bancari e postali senza essere autorizzati o senza avere i fondi necessari per far fronte al pagamento
  • a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle operazioni effettuate.

Nel caso degli assegni, l'iscrizione nella CAI determina l'applicazione della "revoca di sistema", cioè il divieto di emettere assegni e stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale per sei mesi.

Nel caso delle carte di pagamento, l'iscrizione determina la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di credito e di debito per due anni, ma ha valore soltanto informativo. Questo significa che ciascuna emittente può autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta ad un soggetto iscritto nella CAI.

Hai trovato utile questo contenuto?