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A

ABF

L'ABF o Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti, da un lato, e le banche e gli altri intermediari, dall'altro, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. È un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia, che attraverso delle Segreterie tecniche ne coadiuva il funzionamento. È alternativo alla giustizia ordinaria, rispetto alla quale offre una tutela più semplice, rapida ed economica.

ABUSIVISMO (bancario e finanziario)

Svolgimento di attività bancarie o finanziarie in mancanza delle autorizzazioni o iscrizioni richieste dalla legge. L'esercizio abusivo è sanzionato penalmente.

ACCESSO

I dati della Centrale dei Rischi (CR) sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Si tratta infatti di informazioni che la Banca d'Italia raccoglie nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Possono accedere alle informazioni solo:

  • i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso;
  • gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
  • le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali;
  • l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.

L’accesso ai dati CR è gratuito.

Per informazioni più dettagliate si può consultare il sito della Banca d’Italia.

ACCORDO DI PARIGI

È un trattato internazionale sottoscritto da 195 Stati nell'ambito della COP21, la ventunesima sessione annuale della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), svoltasi a Parigi nel dicembre 2015. Gli Stati firmatari si sono impegnati a contenere l'aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di fare il possibile per limitarne l'aumento a 1,5°C.

ACCREDITO

L'accredito è una somma di denaro versata sul conto corrente.

ACCREDITO DEL CONTO CORRENTE

Registrazione sul conto corrente della somma di denaro versata dal correntista o di quella che la banca riscuote da terzi per conto del correntista. L’accredito determina un aumento del saldo del conto corrente.

ACF

L'ACF o Arbitro per le controversie finanziare è un sistema di risoluzione delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie).

L'ACF intende fornire ai risparmiatori, che hanno presentato senza successo un reclamo agli intermediari finanziari di cui sono clienti, uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria, agile ed efficiente per risolvere le controversie.

Il ricorso all'ACF è gratuito e può essere presentato online.

ADDEBITO

L'addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal cliente sia dalla banca per conto di quest'ultimo.

ADDEBITO DEL CONTO CORRENTE

Registrazione sul conto corrente della somma di denaro prelevata dal correntista o di quella che la banca paga a terzi su disposizione del correntista. L'accredito determina una diminuzione del saldo del conto corrente.

ADR (Alternative Dispute Resolution)

È il termine con il quale sono definiti a livello internazionale i sistemi di risoluzione delle controversie di carattere "stragiudiziale", ossia che si pongono "al di fuori" del processo ordinario. In tale categoria rientrano sia i sistemi di tipo "facilitativo/consensuale", che favoriscono la soluzione delle liti attraverso l'intervento di un soggetto terzo che agevola il raggiungimento di un accordo tra le parti nella forma della conciliazione, sia i sistemi di tipo "decisorio/aggiudicativo", nei quali la soluzione della lite avviene attraverso la decisione di un organo terzo e imparziale. L'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) può essere annoverato tra i sistemi ADR di tipo decisorio.

AFFIDAMENTO

L'affidamento (o fido) è una somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione sul suo conto corrente. Questa operazione si chiama "apertura di credito in conto corrente".

ALBI (Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari)

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta anche che il soggetto è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza. L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. L'Albo delle banche e dei gruppi bancari è consultabile sul sito della Banca d'Italia.

AMMORTAMENTO

Procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il pagamento periodico di rate secondo un piano detto, appunto, "piano di ammortamento".

ARCHIVIO (Centrale dei rischi)

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d'Italia.

ASSEGNO BANCARIO

Con l'assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a sé stesso. La banca normalmente consegna blocchetti di assegni con la clausola "non trasferibile" prestampata. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola "non trasferibile", deve chiederlo espressamente alla banca e pagare l'imposta di 1,50 euro per assegno prevista dalla legge.

ATM (Automated Teller Machine)

Sportello automatico per prelevare contante utilizzando la carta di debito o di credito, richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.

AUTORITÀ

La Banca d'Italia è l'autorità di Vigilanza nazionale competente nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) sulle banche.

Esistono altre Autorità di controllo che esercitano la vigilanza su intermediari bancari e finanziari per profili diversi di competenza.

  • Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per i servizi di investimento
  • Ivass - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni per i servizi assicurativi
  • Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP per i fondi pensione
  • Organismo Agenti e Mediatori - OAM per l'attività svolta da agenti e mediatori creditizi
  • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette
  • Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la materia di corretto trattamento dei dati e di rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali
AVVERSIONE AL RISCHIO

In finanza indica la preferenza per investimenti meno rischiosi (con rendimenti poco variabili o volatili) rispetto a investimenti più rischiosi (con rendimenti molto variabili, sia positivi che negativi). Una persona molto avversa al rischio preferirà investimenti meno rischiosi, come ad esempio i titoli di Stato a breve termine, rispetto a investimenti più rischiosi e rendimenti attesi più elevati, come le azioni.

L'avversione al rischio dipende sia da fattori soggettivi, come le preferenze personali dell'investitore o le aspettative sul proprio futuro, sia da condizioni oggettive e mutevoli nel tempo, come il patrimonio personale, il successo di precedenti operazioni di investimento, le condizioni di incertezza dell'economia.

AZIONE

Strumento finanziario che rappresenta una frazione del capitale sociale di una società e che conferisce all'investitore la qualità di socio e i diritti patrimoniali (ad esempio utili) e/o amministrativi (ad esempio diritto di voto nelle assemblee) ad essa collegati. La remunerazione delle azioni è legata all'andamento economico della società che le emette. Le azioni possono essere negoziate nei mercati regolamentati.

In relazione alle caratteristiche si distingue tra:

  • azioni ordinarie che hanno il diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, e hanno diritto al dividendo e al rimborso del capitale in caso di liquidazione dopo le azioni con privilegi di natura patrimoniale (azioni privilegiate e di risparmio);
  • azioni privilegiate che possono godere, rispetto alle ordinarie, di una maggiore partecipazione agli utili (l'entità del privilegio è determinato dalla società e indicato nello statuto) oltre che del diritto di prelazione nel rimborso del capitale (fatti salvi i diritti delle azioni di risparmio). Il vantaggio sul dividendo e il diritto di prelazione comportano, in genere, un sacrificio in termini di partecipazione alle decisioni della società;
  • azioni di risparmio che godono di privilegi nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, ma sono prive del diritto di voto. Le azioni di risparmio sono emesse solo da società quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.