Glossario

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R

RATA

Somma che il cliente versa periodicamente alla banca o alla società finanziaria per restituire il prestito. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati. La periodicità del pagamento è stabilita nel contratto, ma di solito le rate sono mensili.

RECESSO

Per legge, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto (cioè di tornare sulla propria decisione) entro 14 giorni dalla firma, senza dover dare alcuna motivazione. Per farlo deve solo inviare al finanziatore, prima della scadenza del termine, una comunicazione tracciabile (come una lettera raccomandata). Se nel frattempo il consumatore ha ottenuto il denaro richiesto, anche solo in parte, deve entro 30 giorni restituirlo al finanziatore e a pagare gli interessi maturati fino alla data di restituzione. Se il contratto è a tempo indeterminato (come nel caso di una carta di credito) il consumatore può recedere in qualsiasi momento, senza penalità o costi, semplicemente rispettando l'obbligo di preavviso, se previsto; anche il finanziatore ha la stessa possibilità, con un preavviso di almeno due mesi.

RECLAMO

Prima di poter ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è necessario inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha tempo 60 giorni per rispondere (o 15 giorni nel caso in cui l'oggetto del reclamo sia un servizio di pagamento). Nel ricorso si possono proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo.

RELAZIONE DELL'ABF

La Relazione annuale sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario è predisposta e pubblicata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalle disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale.

La Relazione annuale dell'ABF:

  • rende conto dell'attività svolta dai Collegi e dell'andamento del sistema stragiudiziale nel suo complesso
  • fornisce informazioni di carattere statistico sui ricorsi presentati, sugli esiti e sugli intermediari interessati.

È disponibile sul sito dell'Arbitro.

RELAZIONE NOTARILE

Documento in cui il notaio certifica sia che il venditore è effettivamente il proprietario sia lo stato giuridico dell'immobile da ipotecare, ad esempio l'esistenza di precedenti ipoteche.

RENDIMENTO

In finanza, il rendimento è la variazione percentuale del valore di un investimento in un determinato periodo temporale.

Se non diversamente specificato il rendimento è espresso in termini nominali, cioè senza tener conto dell'inflazione. In questo caso si parla, quindi, di rendimento nominale.

Se si depura il rendimento nominale dal tasso d'inflazione si ottiene il rendimento reale in un dato periodo. Un rendimento reale positivo indica che il valore reale dei nostri investimenti (il potere di acquisto dei nostri risparmi) è cresciuto, quindi, possiamo acquistare più beni e servizi rispetto a prima. Viceversa, un rendimento reale negativo indica una perdita di potere d'acquisto.

RENDIMENTO ATTESO

In finanza, il rendimento è la variazione percentuale del valore di un investimento attesa in un determinato periodo temporale futuro. Più alto è il rendimento atteso di un investimento, più alto sarà il rischio.

REVOLVING

La carta di credito revolving (o carta a credito rotativo) è una carta che permette il pagamento dilazionato, ossia a rate, distribuito su più mesi.

Il tasso d'interesse reale delle carte revolving è generalmente più alto rispetto ad altri tipi di finanziamento. Inoltre, comporta altri eventuali costi aggiuntivi quali spese per la quota associativa annuale e commissioni per il prelievo ATM.

RICERCA ECONOMICA

L'attività di ricerca e analisi in campo economico e statistico supporta le decisioni che la Banca d'Italia assume nell'ambito dei propri compiti istituzionali: la definizione della politica monetaria; le politiche per la stabilità finanziaria; la partecipazione nei principali organismi e istituzioni internazionali; la formulazione e la valutazione di proposte in materia di politica economica, con pareri al Parlamento e al Governo. I risultati di questa attività sono diffusi mediante le pubblicazioni ufficiali della Banca d'Italia ma anche tramite saggi e articoli pubblicati in volumi o su riviste specializzate.

RICORSO ALL'ABF

Si può presentare ricorso all'ABF per ottenere una decisione sul proprio caso se si hanno o si sono avuti in passato rapporti contrattuali o anche solo se si è entrati in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento (v. RECLAMO).
Se, ad esempio, la controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, si può ricorrere all'ABF se si chiede:

  • una somma di denaro per un importo non superiore a 100.000 euro;
  • l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.

Il ricorso si presenta tramite il portale ABF. La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se il ricorrente intende presentare ricorso nei confronti di:

  • due o più intermediari contemporaneamente;
  • un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB.
RID (Rapporto Interbancario Diretto o addebito diretto)

Svolgeva fino all'inizio del 2014 la funzione del SEPA Direct Debit (vedi SDD).

RIEPILOGO DELLE SPESE

Documento, redatto secondo un modello standard europeo, che le banche forniscono gratuitamente, almeno una volta all'anno, ai consumatori titolari di un conto corrente, in aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi. Il documento contiene un riepilogo di tutte le spese sostenute e alcune informazioni sugli interessi versati o maturati nel periodo di riferimento. Il riepilogo delle spese riporta anche l'Indicatore dei costi complessivi (ICC) pubblicizzato nel documento informativo sulle spese dello stesso tipo di conto per consentire al consumatore di confrontare il totale delle spese effettivamente sostenute con quelle ipotetiche stimate con l'ICC e verificare se il tipo di conto scelto è alla prova dei fatti quello più adatto alle proprie esigenze.

RIMBORSO DIFFERITO DEGLI INTERESSI

Ricorre quando gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono invece aggiunti all'importo totale del credito residuo.

RIMESSA

Invio di denaro effettuato da un lavoratore straniero al suo nucleo familiare nel paese di origine.

RINEGOZIAZIONE DEL PRESTITO O DEL MUTUO

Accordo con il quale il cliente e l'intermediario convengono di modificare uno o più elementi del contratto, ad esempio la durata del mutuo, il sistema di indicizzazione, il parametro di riferimento, lo spread o le commissioni.

RISCHIO

La possibilità di perdere soldi con un investimento. Normalmente è misurata come la variabilità (volatilità) del rendimento passato di uno strumento finanziario o di un'attività. Non esistono strumenti finanziari privi di rischio, anche se alcuni sono più sicuri di altri, come ad esempio i depositi a risparmio, assicurati fino a 100.000 euro per persona e per banca, e i titoli di Stato (BOT, BTP e CCT con scadenza residua inferiore a 12 mesi).

RISERVE

La Banca d'Italia amministra le riserve ufficiali del Paese e parte di quelle della Banca Centrale Europea (BCE). Le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e possono essere utilizzate per interventi sul mercato dei cambi; quelle del Paese consentono di far fronte agli impegni dell'Italia nei confronti di organismi finanziari internazionali.