Le informazioni sulle relazioni creditizie

Ai fini della corretta valutazione del merito di credito dei clienti, le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di referenza creditizia.

La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento.

La referenza è importante perché gli intermediari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento.

Le referenze sui consumatori possono essere di tipo positivo, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l'estinzione del debito, o di tipo negativo, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati "cattivi pagatori" a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.

La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull'accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore. Il codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa garanzie per gli interessati.

I Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC

L'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è segnalata in archivi pubblici o privati nei quali sono raccolte informazioni in merito all'apertura e all'andamento del rapporto di credito.

I SIC - una volta conosciuti come "centrali rischi private" - sono le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e servono per valutare l'opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica.

Le informazioni sono gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o altro organismo; tali informazioni sono consultabili solo dai soggetti che vi aderiscono su base volontaria e che le comunicano . L'attività dei SIC privati è disciplinata dal "Codice di deontologia" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del "Codice sulla privacy" (D. lgs. n.196/2003). Il Codice di deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.

I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea. I sistemi informativi possono contenere:

  • informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti
  • informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.

La consultazione di questo patrimonio informativo consente alle singole banche e società finanziarie di valutare l'affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.

Tutela della referenza creditizia

A tutela della referenza creditizia sono previsti alcuni strumenti che il cliente può attivare per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.

In generale, vi è l'obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.

Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l'obbligo di controllare l'esattezza delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento.

Il cliente ha diritto, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell'archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L'eliminazione, l'integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell'Autorità Garante per la privacy.

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo "cattivo pagatore".

L'intermediario prima di procedere alla segnalazione nell'archivio ha il dovere di avvisare l'interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC.

Le informazioni riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l'applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità.

Quando regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità). Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.

Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati. Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.

Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

Ulteriori informazioni sui SIC e sul codice deontologico sono disponibili sul sito dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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