Arbitro Assicurativo
Dal 15 gennaio 2026 è operativo l'Arbitro Assicurativo (AAS), un nuovo strumento a tutela di consumatori e imprese nei rapporti con il settore assicurativo.
Che cos'è l'Arbitro Assicurativo
L'Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente e imparziale, sostenuto nel suo funzionamento dall'IVASS, l'Autorità che vigila sull'operato delle assicurazioni. Fa parte dei sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cioè quegli strumenti che offrono un'alternativa alla giustizia ordinaria, consentendo di far valere i propri diritti in modo semplice, rapido ed economico.
Come già avviene per l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), anche l'Arbitro Assicurativo consente di risolvere controversie non solo senza ricorrere al giudice, ma anche senza l'assistenza di un avvocato.
Chi può ricorrere all'Arbitro Assicurativo
Possono ricorrere all'AAS diverse persone:
- il contraente, cioè chi stipula la polizza e paga il premio;
- l'assicurato, cioè la persona su cui grava il rischio e che è protetta dalla polizza;
- il beneficiario, cioè la persona che riceve la prestazione economica prevista dal contratto in caso di sinistro;
- il danneggiato, cioè chi ha subìto un danno nel caso in cui possa agire direttamente contro la propria compagnia di assicurazione, come avviene quando la propria auto viene danneggiata per colpa altrui.
Per quali controversie è possibile ricorrere
L'Arbitro Assicurativo consente di risolvere controversie nei confronti di:
- imprese di assicurazione, ossia le compagnie con cui hai sottoscritto una polizza;
- intermediari assicurativi, cioè i soggetti che ti hanno venduto la polizza o ti hanno fornito consulenza, come agenti, broker o altri intermediari.
Puoi rivolgerti all'Arbitro Assicurativo se la compagnia o l'intermediario (agenti, broker, ecc.) con cui hai avuto il problema operano in Italia. In pratica, il ricorso è possibile quando:
- la compagnia o l'intermediario hanno sede in Italia;
- hanno sede in un altro paese europeo (o anche extra-europeo nel caso delle compagnie assicurative) ma hanno una presenza stabile in Italia (una filiale o ufficio);
- sono imprese di assicurazione con sede in un altro paese europeo che vendono polizze in Italia anche senza una sede fisica, purché non partecipino a un sistema simile all'Arbitro Assicurativo attivo nel loro paese.
Esempi
Dopo la firma del contratto assicurativo possono sorgere problemi, ad esempio:
- una richiesta di risarcimento respinta;
- ritardi nel pagamento del risarcimento o indennizzo;
- l'applicazione di spese non previste.
In casi come questi puoi ricorrere all'Arbitro Assicurativo.
Prima di fare ricorso: il reclamo
Prima di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo è sempre necessario presentare un reclamo scritto all'impresa di assicurazione o all'intermediario.
Puoi ricorrere all'Arbitro se dopo aver presentato il reclamo:
- non ti arriva una risposta entro 45 giorni, oppure
- non ritieni soddisfacente la risposta che hai ricevuto.
Attenzione ai tempi!
Prima di presentare il ricorso, verifica che:
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all'assicurazione o all'intermediario;
- i fatti non risalgano a più di 3 anni prima della data del reclamo.
Come presentare il ricorso
Puoi presentare il ricorso online, attraverso il portale dell'Arbitro Assicurativo.
La procedura è guidata e consente di:
- descrivere il problema;
- caricare la documentazione necessaria;
- seguire in ogni momento lo stato della propria pratica.
Guarda il video tutorial su come presentare il ricorso.
Il ricorso all'Arbitro Assicurativo ha un costo di 20 euro e la somma è restituita al cliente dall'impresa o dall'intermediario assicurativo se il ricorso è accolto, anche solo in parte.
La decisione dell'Arbitro
Il ricorso è esaminato da un Collegio composto da cinque esperti indipendenti. In merito ai tempi del ricorso occorrono:
- 90 giorni per formare il fascicolo con lo scambio degli atti istruttori delle parti (ricorso, controdeduzioni, repliche e controrepliche);
- 90 giorni dalla comunicazione della formazione del fascicolo per la decisione del ricorso da parte del Collegio (questi ultimi 90 giorni sono prorogabili per una sola volta fino a ulteriori 90 giorni per controversie complesse).
Di norma, quindi, il procedimento dovrebbe chiudersi in 180 giorni, più eventuali ulteriori 90 giorni in caso di proroga per i casi più difficili.
La decisione dell'Arbitro non è una sentenza e non è vincolante per le parti.
Se l'impresa di assicurazione o l'intermediario non si adeguano alla sua decisione:
- l'informazione è pubblicata sul sito dell'Arbitro per cinque anni;
- la stessa notizia deve essere pubblicata in evidenza sul sito dell'impresa o dell'intermediario per sei mesi.
Quando non è possibile ricorrere all'Arbitro
Non è possibile rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, ad esempio, se:
- il contratto assicurativo non è stato ancora firmato;
- la controversia riguarda casi gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ad esempio, in caso di incidenti causati da veicoli non assicurati o non identificati) o dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia ( se abbiamo subito danni, ad esempio, a causa di colpi di arma da fuoco o altre azioni legate all'attività dei cacciatori);
- la questione riguarda Consap (ad esempio, nel caso tu voglia contestare il comportamento dei periti assicurativi);
- è già stata avviata una causa davanti a un giudice o un altro procedimento di mediazione o negoziazione assistita;
- l'Arbitro si è già pronunciato sulla stessa controversia;
- non hai presentato un preventivo reclamo all'impresa assicuratrice o all'intermediario oppure lo hai presentato da più di un anno (ma di questo parleremo tra un attimo).
Limiti di importo
Oltre ai casi richiamati, il ricorso non è ammesso se il risarcimento richiesto supera:
- 300.000 euro per polizze vita con prestazione dovuta solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (ad esempio, casa, salute, viaggi);
- 2.500 euro se si agisce come parte danneggiata (ad esempio nei casi di RC Auto, in cui si chiede direttamente alla propria compagnia di assicurazione il risarcimento di un danno).
Informazioni e assistenza
Per ricevere supporto contatta il Contact Center Consumatori dell'IVASS:
- dall'Italia: 800 486661, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30;
- dall'estero: +39 06 9435 8604.
In alternativa, puoi richiedere assistenza online accedendo all'Area Riservata del portale.
Per saperne di più, consulta la Guida all'Arbitro Assicurativo in parole semplici e ascolta i due episodi del podcast IVASS dedicati all'Arbitro Assicurativo: