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È buona abitudine mettere da parte un po' di soldi per i momenti di difficoltà, quando ne abbiamo la possibilità. Per le banche adottare questo comportamento prudente è un obbligo: devono mantenere una riserva di denaro per compensare le eventuali perdite, e proteggere il loro capitale. Serve a ridurre il rischio di fallimento, un evento che potrebbe avere gravi conseguenze per molte famiglie e aziende, incluse altre banche.
Può accadere che una banca esaurisca il capitale o lo abbia ridotto in modo significativo, e non riesca a ricostituirlo. È un problema grave, una vera crisi, che può farla fallire. Se ci sono le condizioni, però, un'autorità speciale, l'Autorità di risoluzione, può intervenire per risolvere questa crisi. Solitamente l'autorità di risoluzione cerca una banca cui trasferire le attività e le passività della banca in crisi in modo da proteggere depositanti e clienti. In taluni casi può essere tuttavia necessario ricorrere allo strumento del bail-in. Può esserti utile sapere cos'è e come funziona, soprattutto se vuoi investire in azioni o obbligazioni di una banca.
Il bail-in può essere usato anche per alcune società che offrono servizi di investimento. Per brevità però ci riferiremo solo alle banche.
Cos'è il bail in
Bail-in è un termine inglese che significa salvataggio interno. Ma perché "interno"? Perché i costi sono a carico degli azionisti, cioè i proprietari della banca; se necessario anche degli obbligazionisti, cioè i creditori della banca (le obbligazioni sono debiti per chi le emette); infine, se ci fosse bisogno, anche di chi ha depositi per oltre 100.000 euro. Si segue un preciso criterio, quello della rischiosità degli strumenti finanziari: chi ha investito in strumenti più rischiosi è chiamato prima degli altri investitori a sostenere le perdite.
Le azioni sono gli strumenti più rischiosi, seguiti dalle obbligazioni subordinate, dalle obbligazioni ordinarie non garantite e, infine, dai depositi.
Il salvataggio è interno perché non c'è alcun aiuto "da fuori", dallo Stato (bail-out). Lo scopo del bail-in è proprio evitare l'intervento statale, per due ragioni. La prima è che lo Stato userebbe denaro pubblico, quello che proviene dalle tasse: di fatto pagheremmo il salvataggio tutti noi cittadini. La seconda è evitare che la banca assuma rischi alla leggera pensando che "tanto se va male c'è lo Stato".
Il bail-in è stato introdotto dall'Unione europea nel 2014 ed è in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016, dopo che il salvataggio di alcune banche europee in crisi è costato molto denaro pubblico ai rispettivi governi. Un organo europeo, il Comitato di risoluzione unico, ha il potere di ricorrere al bail-in per le banche più grandi; per le altre, invece, il potere è esercitato dalle singole autorità di risoluzione nazionali. L'autorità di risoluzione del nostro Paese è la Banca d'Italia.
Come funziona il bail-in
Dunque, abbiamo una banca in crisi perché le perdite hanno azzerato o ridotto di molto il suo capitale. L'obiettivo del bail-in è "assorbire" quelle perdite e ricostituire il capitale (ricapitalizzare).
Per primi vengono coinvolti gli azionisti: l'autorità di risoluzione riduce o azzera il valore delle azioni della banca per coprire le perdite. Gli azionisti, comunque, non possono subire perdite superiori a quelle che avrebbero avuto se la banca fosse fallita; in altre parole, possono perdere anche tutto il denaro investito, ma nulla di più.
Se il contributo degli azionisti non fosse sufficiente vengono coinvolti anche gli obbligazionisti. L'autorità di risoluzione converte le obbligazioni della banca in azioni (così il capitale aumenta) o, nei casi più gravi, riduce il loro valore (così i debiti calano). Prima lo fa con le obbligazioni subordinate; se non basta lo fa anche con le obbligazioni ordinarie non garantite. Come gli azionisti, gli obbligazionisti non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero avuto in caso di fallimento.
Infine, se ci fosse ancora bisogno di denaro, viene coinvolto chi ha depositi superiori ai 100.000 euro nella banca, ad esempio somme in conti correnti o depositi a risparmio. Questi clienti perdono la parte eccedente i 100.000 euro; il resto lo conservano perché è protetto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.
Attenzione!
Dalla procedura sono esclusi:
i depositi fino a 100.000 euro (grazie ai fondi di garanzia dei depositi);
le obbligazioni garantite;
gli strumenti finanziari depositati nei conti titoli (escluse le azioni e obbligazioni della banca di cui abbiamo detto);
i beni custoditi nelle cassette di sicurezza.
Essendo esclusi, non perdono valore e non vengono convertiti in capitale.
Inoltre, il bail-in non ha alcun effetto sui prestiti concessi dalla banca.
Quando si usa
L'autorità di risoluzione può scegliere se usare il bail-in o altri tipi di intervento. Per intervenire, però, non basta che la banca sia in crisi. Infatti; devono verificarsi altre tre condizioni:
la banca non è in grado di superare la crisi con interventi privati, ad esempio emettendo nuove azioni (aumento di capitale) o con l'acquisizione da parte di altri intermediari;
la banca non può superare la crisi neppure con interventi dell'autorità di vigilanza (nel nostro Paese la Banca d'Italia), ad esempio con la rimozione della dirigenza e la nomina di amministratori temporanei;
il salvataggio è nell'interesse pubblico: vuol dire che mantenere attivi i servizi della banca è necessario per evitare che il dissesto di una sola istituzione finanziaria, contagiando altre banche e altri intermediari, possa mettere a rischio la stabilità del sistema bancario dell'intero Paese.
Solo in queste circostanze l'autorità di risoluzione può intervenire e, nel caso, usare il bail-in.
Trovi maggiori informazioni sul bail-in sul sito della Banca d'Italia.
Consulta le FAQ per conoscere le risposte ad alcuni quesiti su aspetti specifici riguardanti l'applicazione delle regole sul bail-in e la tutela dei depositi.
In queste FAQ per semplicità parliamo di banche e crisi bancarie, ma le regole si applicano anche ad altri soggetti operanti nel mercato finanziario: le società che appartengono ai gruppi bancari e alcune società che offrono servizi di investimento.
Le risposte alle FAQ sono pubblicate solo per fini divulgativi e di educazione finanziaria
È la legge a prevedere come funziona il bail-in (vedi in particolare i decreti legislativi n. 385/1993, n. 58/1998 e n. 180/2015 e il regolamento UE n. 806/2014) e la Banca d'Italia non può fornirne che la propria interpretazione. La legge può essere interpretata in maniera differente da parte dell'Autorità giudiziaria (nazionale ed europea) ed è applicata anche da altri soggetti (es. Comitato unico di risoluzione, sistemi di garanzia dei depositanti).
Sì. Le regole europee sul bail-in si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dalla banca in risoluzione acquistati o sottoscritti dalla clientela prima di tale data.
Il bail-in si applica ai titoli emessi da una banca posta in risoluzione, anche se sono depositati presso un soggetto diverso da quest'ultima (ad esempio, un'altra banca).
Il bail-in non si applica invece ai titoli depositati presso la banca in risoluzione che siano stati emessi da soggetti diversi dalla banca sottoposta a risoluzione (o che non possono essere posti in risoluzione, come nel caso dei titoli di Stato: cfr. FAQ n. 6).
Il bail-in non si applica ai titoli collocati da una banca in risoluzione per conto di altri soggetti emittenti, a meno che questi ultimi siano posti in risoluzione.
Se è posto in risoluzione il soggetto che ha emesso il titolo, il bail-in si applica al titolo anche se collocato da una banca non in risoluzione.
Il bail-in può essere applicato ai certificati di deposito assimilabili a strumenti finanziari: ciò accade quando i certificati di deposito vengono emessi con lo stesso valore e gli stessi diritti nell'ambito di una medesima operazione posta in essere dalla banca.
Negli altri casi, i certificati di deposito sono considerati depositi e sottoposti alla relativa tutela legale per cui fino a 100.000 euro sono protetti da un sistema di garanzia ed esclusi dal bail-in (cfr. FAQ n. 10.1).
In ogni caso, al momento dell'acquisto è importante che il cliente verifichi la documentazione informativa messa a disposizione o consegnata dalla banca, poiché in questa documentazione la banca è obbligata a indicare se il certificato di deposito è protetto o meno da un sistema di garanzia.
Nell'ambito dell'operatività con la clientela, in un'operazione di PCT una banca vende un certo numero di titoli a un cliente e si impegna a riacquistarli a un prezzo e a una data predeterminati: se la banca non li riacquista, il cliente conserva i titoli acquistati, che quindi svolgono una funzione di garanzia.
In caso di risoluzione della banca che ha sottoscritto un contratto di PCT, il bail-in si applica o meno ai crediti del cliente verso la banca derivanti dal PCT a seconda delle caratteristiche e della sorte del titolo posto a garanzia del contratto.
I crediti derivanti dal PCT sono esclusi dal bail-in a condizione che il titolo posto a garanzia non sia stato emesso da un soggetto anch'esso posto in risoluzione (o che sia stato emesso da un soggetto che non può essere posto in risoluzione, come nel caso di titoli di Stato: cfr. FAQ n. 6).
Se anche il soggetto emittente il titolo a garanzia del PCT è stato posto in risoluzione e il valore del titolo a garanzia si è ridotto a seguito del bail-in, il credito verso la banca derivante dal relativo contratto di PCT è a sua volta assoggettabile a bail-in per la parte non coperta dalla garanzia.
No. Il bail-in non si applica ai titoli di Stato nazionali ed esteri, né ai titoli di emittenti sovranazionali quali ad esempio la BEI (Banca europea degli investimenti) o la BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) (cfr. anche FAQ n. 2).
Il bail-in si applica alle somme dovute dalle banche sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi.
No. I prodotti del risparmio postale - e cioè i libretti di risparmio postale e i buoni postali fruttiferi - e i depositi su conto corrente Bancoposta non sono soggetti all'applicazione del bail-in.
Il bail-in si applica ai titoli collocati da Bancoposta per conto di banche sottoposte a risoluzione (cfr. FAQ n. 3).
Nulla. Il bail-in non ha effetti sui finanziamenti che la banca posta in risoluzione ha concesso alla clientela.
10.1 Che cos'è un deposito?
Per depositi si intendono tutte le forme di raccolta del risparmio in cui la banca ha un obbligo di rimborso; sono depositi, ad esempio, le somme sul conto corrente, gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili, i depositi vincolati (conti di deposito), i libretti di deposito o risparmio, i certificati di deposito che non hanno le caratteristiche di strumenti finanziari (cfr. FAQ n. 4).
Le forme di raccolta del risparmio effettuate dalla banca con emissione di strumenti finanziari (ad esempio le obbligazioni) non sono depositi, anche se è previsto un obbligo di rimborso da parte della banca.
10.2 Quando un deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositanti?
Sono protetti da un sistema di garanzia dei depositanti i depositi fino a 100.000 euro, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Non sono protetti dal sistema di garanzia, ad esempio, i depositi relativi a transazioni per le quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, i depositi effettuati in nome e per conto proprio da enti pubblici (cfr. FAQ n. 16), i depositi per i quali non è stata rispettata la normativa antiriciclaggio per mancata identificazione del titolare (cfr. anche FAQ n. 14).
Il limite dei 100.000 euro è calcolato sull’ammontare riferibile a ciascun singolo depositante, per singola banca (cfr. FAQ n. 12); in caso di un deposito cointestato il limite è calcolato con riferimento al singolo cointestatario (cfr. FAQ n. 13).
Sono protetti per l'intero importo, e quindi oltre il limite dei 100.000 euro, i depositi di somme derivanti da determinati eventi elencati dalla legge (ad esempio, vendita di un immobile, divorzio, pensionamento, fine del rapporto di lavoro, invalidità, morte) qualora la liquidazione coatta o la risoluzione della banca sia avviata nei 9 mesi successivi al loro accredito.
10.3 Che cos'è un sistema di garanzia dei depositanti?
Un sistema di garanzia dei depositanti è un soggetto riconosciuto dalla Banca d'Italia che interviene per proteggere, entro i limiti definiti dalla legge, i depositi di una banca sottoposta a risoluzione o a liquidazione coatta.
I sistemi di garanzia dei depositi operanti in Italia sono il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e, per le banche di credito cooperativo, il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (FGDCC). Ogni banca italiana aderisce a uno di questi sistemi e fornisce un'informativa specifica ai propri clienti sulle modalità di tutela dei depositi.
Tutte le banche degli altri Stati membri dell'Unione europea aderiscono ai sistemi di garanzia dei depositi dello Stato di appartenenza. Le banche di Stati non membri dell'Unione europea ed operanti in Italia aderiscono al FITD o a un sistema di garanzia estero equivalente.
Per maggiori informazioni sulle banche aderenti e sul funzionamento dei due Fondi si possono consultare i siti (e le relative sezioni delle FAQ) www.fitd.it e www.fgdcc.it.
In caso di liquidazione coatta della banca, il sistema di garanzia a cui la banca aderisce rimborsa direttamente ai depositanti i depositi protetti: per le modalità e i tempi del rimborso si possono consultare i siti www.fitd.it e www.fgdcc.it.
L'ammontare dei depositi eccedente i 100.000 euro può essere sottoposto a bail-in.
Tuttavia, se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa (cioè, un'impresa con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro), l'ammontare eccedente i 100.000 euro può essere sottoposto a bail-in solo dopo che quest'ultimo è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca.
La soglia di protezione di 100.000 euro è calcolata sull'ammontare riferibile a ciascun singolo depositante per singola banca, indipendentemente dal numero di depositi a suo nome presso di essa. Ad esempio, se una persona ha due depositi presso la stessa banca (rispettivamente di 80.000 e 70.000 euro, per complessivi 150.000 euro), l'ammontare protetto sarà pari a 100.000 euro; la parte eccedente (pari a 50.000 euro) potrà essere assoggettata a bail-in.
Se, invece, una persona ha due depositi, rispettivamente di euro 100.000 e 110.000, presso due diverse banche (poste in liquidazione o risoluzione), la protezione copre entrambi i depositi fino a 100.000 euro; il bail-in potrà applicarsi solo al secondo deposito, per la parte eccedente i 100.000 euro, ossia 10.000 euro.
Se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa, la parte eccedente i 100.000 euro (nei due esempi, 50.000 e 10.000 euro, rispettivamente) potrà essere sottoposta a bail-in solo dopo che esso è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca (cfr. FAQ n. 11).
Nel caso di depositi cointestati, la protezione fino a 100.000 euro si applica alla quota spettante a ciascuna delle persone cui è intestato il deposito (cointestatario), singolarmente considerata. Ad esempio, se un deposito di 220.000 euro è a nome di due cointestatari (e quindi ciascuno dei due cointestatari ha diritto alla metà della somma depositata), l'ammontare del deposito complessivamente protetto sarà pari a 200.000 euro (100.000 euro per ciascun depositante cointestatario); solo la parte eccedente (20.000 euro) potrà essere assoggettata a bail-in (se tale deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa, la somma di 20.000 euro potrà essere sottoposta a bail-in solo dopo che il bail-in è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca: cfr. FAQ n. 11).
Questa regola ha un'eccezione quando i cointestatari sono titolari del deposito come partecipanti di un soggetto senza personalità giuridica (ad esempio, un'associazione non riconosciuta o una società di persone): in questo caso il deposito è considerato del soggetto senza personalità giuridica e, di conseguenza, la protezione opera fino a 100.000 euro e l'importo eventualmente eccedente potrà essere sottoposto a bail-in. Ad esempio, un deposito di 220.000 euro intestato a un'associazione culturale o a una società in nome collettivo, anche in presenza di più membri intestatari del deposito stesso, verrà considerato come deposito di un unico soggetto (l'associazione ovvero la società) e quindi sarà protetto fino all'ammontare di 100.000 euro; i restanti 120.000 euro potranno essere sottoposti a bail-in.
Tutti i depositi fino a 100.000 euro sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi (cfr. FAQ n. 10); la protezione è esclusa quando non sia stata effettuata l'identificazione del titolare ai sensi della normativa antiriciclaggio (cfr. FAQ n. 10.2).
Il bail-in si applica sia ai depositi in euro, sia a quelli in valuta estera. I depositi in valuta estera godono della stessa tutela prevista per quelli in euro (cfr. FAQ n. 10).
No. I depositi degli enti pubblici effettuati in nome e per conto proprio - come quelli gestiti dalle banche nell'ambito della prestazione dei servizi di tesoreria - non rientrano tra quelli protetti da un sistema di garanzia (cfr. FAQ n. 10.2).
Sì. Al pari degli altri depositi, essi sono protetti fino a 100.000 euro: essi possono, quindi, essere sottoposti a bail-in per l'importo eventualmente eccedente tale somma.
In generale è buona norma, prima di acquistare uno strumento finanziario, essere consapevoli delle sue caratteristiche e della sua rischiosità.
Le banche e gli altri soggetti che offrono servizi di investimento devono rispettare dettagliati obblighi di trasparenza e correttezza, obblighi che sono rafforzati in caso di investitori cosiddetti al dettaglio (ossia singoli risparmiatori, professionisti o piccole e medie imprese non in possesso di specifiche conoscenze in campo finanziario). A questi clienti possono essere collocati solo prodotti adatti alle loro esigenze, salvo che essi non decidano diversamente.
Per maggiori informazioni, cfr. il sito dell'autorità competente (www.consob.it).
Il bail-in è disposto dalla Banca d'Italia per le banche italiane di minori dimensioni o dal Comitato unico di risoluzione per le banche europee di maggiori dimensioni o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro; la decisione può essere impugnata di fronte al giudice amministrativo italiano o al giudice dell'Unione europea.
Sul sito internet della Banca d'Italia sono disponibili l'elenco aggiornato delle banche da essa sottoposte ad amministrazione straordinaria o a risoluzione.