Dopo la firma del contratto
Dopo la firma del contratto non perdere di vista le comunicazioni ricevute dall'intermediario, le modifiche contrattuali che potrebbe proporti a distanza di tempo e gli strumenti di tutela per far valere i tuoi diritti se qualcosa va storto.
Le informazioni periodiche
Dopo che hai firmato il contratto, ad esempio per l'apertura di un conto, l'intermediario deve inviarti periodicamente:
- il rendiconto o l'estratto conto per il conto corrente, un documento che riporta le operazioni che hai fatto nel periodo considerato, le somme che ti sono state addebitate o accreditate e il saldo;
- il documento di sintesi aggiornato rispetto a quello unito al contratto. Le condizioni modificate rispetto alla comunicazione precedente devono essere evidenziate;
- il riepilogo delle spese, per i conti di pagamento offerti ai consumatori. Riepiloga le spese per il conto, gli interessi che l'intermediario ti ha versato e quelli che tu hai versato a lui. Se il periodo riepilogato arriva al 31 dicembre, il documento riporta anche l'Indicatore dei costi complessivi (ICC) e ti ricorda che puoi cercare un'offerta più conveniente se il totale delle spese nell'anno è molto più alto dell'ICC.
L'intermediario deve inviarti questi documenti periodici almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto. Lo stesso vale peri i contratti di finanziamento, come nel credito ai consumatori e nei mutui: anche in questi casi è un tuo diritto ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto contrattuale almeno una volta l'anno e comunque alla scadenza del contratto.
Per l'apertura di credito in conto corrente queste informazioni possono essere inserite nell'estratto conto periodico. Per il conto corrente puoi scegliere se ricevere l'estratto conto ogni mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi o una volta all'anno.
Puoi avere i documenti periodici sia su carta sia in formato digitale. Il contratto stabilisce come l'intermediario te li invierà, ma puoi cambiare modalità in ogni momento. L'invio via internet è gratuito, mentre con altri mezzi possono esserci spese a tuo carico.
Usa i documenti periodici per valutare se l'offerta dell'intermediario è ancora conveniente per te. Se vuoi cercare un prodotto più conveniente, leggi i documenti informativi di altre offerte.
Attenzione!
Se vuoi contestare i contenuti dei documenti, devi scrivere all'intermediario entro 60 giorni dalla data in cui li hai ricevuti.
Puoi anche chiedere all'intermediario una copia dei documenti su singole operazioni che hai fatto negli ultimi dieci anni. L'intermediario te li deve inviare entro 90 giorni e può farti pagare solo i costi per produrli.
Le modifiche unilaterali del contratto
L'intermediario può proporti modifiche che non ha negoziato con te alle condizioni del contratto, cioè le cosiddette modifiche unilaterali, ma solo se:
- una clausola del contratto lo prevede e l'hai approvata;
- la proposta ha una ragione valida, cioè un "giustificato motivo".
Attenzione!
L'intermediario non può proporti la modifica unilaterale di un tasso d'interesse se il contratto è a tempo determinato, cioè ha la scadenza: è il caso dei mutui, ad esempio. Può proportela solo se il contratto è a tempo indeterminato, cioè senza scadenza: è il caso dei conti correnti, ad esempio.
L'intermediario deve comunicarti la proposta di modifica unilaterale per iscritto, almeno due mesi prima della data in cui le modifiche entreranno in vigore.
Se non sei d'accordo con le modifiche puoi ritirarti dal contratto senza spese o penali esercitando il diritto di recesso, ma devi farlo prima della data in cui le modifiche entreranno in vigore.
Se il tasso di interesse del contratto è legato a un indice di riferimento, quando cambia o cessa questo indice l'intermediario deve comunicarti entro 30 giorni come cambiano le condizioni del tuo contratto. In questo caso hai il diritto di chiedere maggiori informazioni alla tua banca su come si modificano le rate da pagare. Puoi così decidere di ritirarti dal contratto entro due mesi o di trasferire il tuo finanziamento presso un altro intermediario, senza alcuna spesa o penalità.
Le comunicazioni sulle modifiche unilaterali sono sempre gratuite.
I reclami e l'Arbitro Bancario Finanziario
Se hai un problema nel rapporto con l'intermediario puoi inviargli un reclamo, via posta o email, senza costi per te. L'intermediario deve risponderti in modo chiaro, completo e rapido. Lo deve fare entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto il reclamo; il limite scende a 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento, ad esempio i bonifici e i pagamenti con carta.
Nella risposta, l'intermediario:
- se ritiene fondato il reclamo, deve scrivere cosa si impegna a fare e con quali tempi;
- se ritiene infondato il reclamo, deve spiegarti il perché in modo chiaro ed esauriente; inoltre, deve darti indicazioni su come puoi ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario o ad altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti e intermediari, un'alternativa alla causa civile.
I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono gli arbitri e i conciliatori:
- l'arbitro decide chi ha ragione, se il cliente o l'intermediario;
- il conciliatore, invece, li aiuta a raggiungere un accordo.
Entrambi i sistemi sono imparziali e ti permettono di risolvere il problema con l'intermediario in modo più semplice, veloce ed economico rispetto alla causa civile. Se non sei soddisfatto del risultato puoi sempre rivolgerti al giudice. Gli intermediari devono aderire a questi sistemi.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) tratta le controversie sui servizi bancari e finanziari, ad esempio i prestiti e i conti correnti. Per saperne di più leggi la relativa sezione e visita il sito dell'ABF.
- l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Tratta le controversie sui servizi d'investimento e il suo funzionamento è affidato alla Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari;
- il Conciliatore Bancario Finanziario. Tratta le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria; è un'associazione nata per iniziativa delle banche;
- l'Arbitro Assicurativo (AAs). Tratta le controversie su prestazioni e servizi assicurativi; è istituito presso l'IVASS e operativo dalla fine del 2025.