Tutela del cliente bancario

La Banca d'Italia tutela i clienti degli intermediari bancari e finanziari con strumenti diversi e integrati. In particolare:

  • segue la produzione normativa nazionale di rango primario e internazionale e cura la predisposizione e l'aggiornamento della normativa secondaria di tutela della clientela bancaria e finanziaria;
  • esercita il controllo sul rispetto delle disposizioni sul comportamento degli intermediari, promuovendo la trasparenza e la correttezza dei rapporti con la clientela;
  • assicura la disponibilità di strumenti di tutela individuale;
  • favorisce il rafforzamento della cultura economica e finanziaria della popolazione attraverso molteplici iniziative di educazione finanziaria.

Riferimenti

Informazioni sulla tutela dei clienti bancari, regole e controlli

La Banca d'Italia opera su vari fronti, nazionali ed europei, per garantire la tutela dei clienti bancari attraverso decisioni, normative e un sistema integrato di controlli di vigilanza sugli intermediari finanziari; questa attività si traduce in maggiori diritti che garantiscono il cliente bancario nel rapporto con le banche e la sicurezza nei pagamenti, anche online.

Servizi on line

La piattaforma Servizi on line  permette di visionare i propri dati contenuti nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e nella Centrale dei Rischi (CR); presentare un esposto se si ritiene che un intermediario abbia tenuto un comportamento scorretto o abbia segnalato in modo erroneo il proprio nome nei registri della CAI e della CR; segnalare un illecito o una irregolarità nella gestione della banca in modo anonimo; richiedere informazioni sul funzionamento della CAI o della CR.

L'arbitro bancario finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie autonomo e indipendente dalla Banca d'Italia che lo sostiene dal punto di vista organizzativo. Significa che consente di risolvere, mediante la presentazione di un ricorso, le liti insorte tra clienti e intermediari bancari o finanziari in materia di operazioni e servizi bancari, finanziari (come conto corrente, mutuo, prestito personale) e servizi di pagamento. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Hai trovato utile questo contenuto?