La tutela dei depositi bancari

Caratteristiche

I depositi bancari sono tutelati dai sistemi di garanzia dei depositi.

In Italia operano due sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC).

La garanzia dei depositi è disciplinata dalla direttiva 2014/49/UE, recepita nel Testo Unico Bancario.

Il FITD è un consorzio di diritto privato costituito dalle banche italiane nel 1987 su base volontaria ed è divenuto successivamente obbligatorio con il recepimento delle direttive comunitarie.

Aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Possono aderire al FITD le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine. L'elenco delle banche aderenti al FITD è disponibile qui.

Lo scopo del FITD è di garantire i depositanti delle banche aderenti.

I depositanti sono rimborsati quando una banca aderente è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Il FITD può intervenire anche attraverso interventi diversi dal rimborso dei depositanti. Questi interventi si definiscono preventivi quando sono finalizzati a evitare l'insolvenza della banca e alternativi quando consistono nel trasferirne le attività e le passività ad altra banca in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Le risorse finanziarie necessarie per gli interventi del FITD sono messe a disposizione dalle banche aderenti.

L'attività del FITD è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento degli Organi nonché da Regolamenti su materie specifiche.

La Banca d'Italia esercita specifici poteri di vigilanza nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositanti (art. 96-ter del d.lgs. 385/1993).

A chi è utile?

A tutti i depositanti delle banche aderenti al FITD.

I depositi sono garantiti dal FITD fino a 100.000 euro per ogni depositante. Tale limite si applica per ogni depositante, per singola banca.

Se un depositante ha più depositi intestati presso la stessa banca, i conti sono cumulati e sull'importo complessivo si applica il limite di garanzia di 100.000 euro.

Nel caso di conti cointestati, il relativo saldo è attribuito a ciascun cointestatario in parti uguali. La quota dei conti cointestati si cumula con gli altri depositi del medesimo depositante ai fini dell'applicazione della garanzia di 100.000 euro.

Al raggiungimento del limite massimo di 100.000 euro concorrono anche gli interessi maturati fino alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Punti di attenzione

Saldi temporanei elevati

In taluni casi, la legge prevede per alcuni depositi una tutela rafforzata allo scopo di venire incontro a determinate esigenze sociali. Si tratta dei cosiddetti "saldi temporanei elevati", disciplinati dallo Statuto del FITD.

I "saldi temporanei elevati" sono costituiti dai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali (per es. proprietà) su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi, in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per tali tipologie di operazioni il limite di 100.000 euro non si applica, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili.

In questi casi il rimborso del FITD opera, in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, a seguito della presentazione di apposita istanza ai liquidatori della banca da parte del depositante interessato. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Conti dormienti

Ai fini della garanzia dei depositi, un conto è qualificato come "dormiente" se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il rimborso dei conti dormienti è effettuato dal FITD entro sei mesi da tale data. Non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro.

Interessi e altri costi

La garanzia del FITD opera in ogni caso senza costi per il depositante.

Regole

Sono oggetto di garanzia da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

La garanzia del FITD si estende dunque a conti correnti, depositi a risparmio liberi o vincolati (conti di deposito), certificati di deposito e assegni circolari.

Il rimborso dei depositanti può avvenire solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui ha effetto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

Non è necessaria alcuna richiesta di rimborso da parte del depositante. Il FITD procede direttamente al rimborso tramite la propria banca agente.

Errori ricorrenti

Le azioni, le obbligazioni e i pronti contro termine sono tutelati dal FITD?

No, le obbligazioni, i pronti contro termine e gli altri strumenti di investimento, emessi dalla banca posta in liquidazione coatta amministrativa, non rientrano nell’oggetto della tutela offerta dal FITD.

Le Banche online sono garantite?

Le banche con operatività on-line sono tenute ad aderire al FITD al pari di tutte le altre banche. Talvolta la denominazione di “banca on line” non è riferibile espressamente a un ente con licenza bancaria ma a un prodotto commerciale della banca; pertanto, esso è rimborsabile solo se rientra nella tutela del FITD.

Cosa succede in caso di liquidazione coatta amministrativa alla parte del deposito eccedente il livello garantito di 100.000 euro?

Gli importi eccedenti il limite di copertura di 100.000 euro non vengono rimborsati dal FITD; il credito residuo del depositante viene iscritto nello stato passivo della banca in liquidazione coatta amministrative e può concorrere successivamente ai riparti di liquidazione.

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