Crowdfunding

Caratteristiche

Le piattaforme di crowdfunding possono essere utilizzate dai privati sia per lanciare campagne di raccolta fondi sia per investire i propri risparmi. Consideriamo entrambe le prospettive e vediamo di cosa si tratta.

Il crowdfunding è un canale di finanziamento attraverso il quale progetti personali o professionali di singoli individui e piccole imprese possono essere finanziati direttamente da una moltitudine di soggetti (anche piccoli risparmiatori). L'incontro tra la domanda (da parte di chi ha bisogno di fondi) e l'offerta (da parte di chi vuole investire) avviene su piattaforme online che forniscono le informazioni sui singoli progetti e gestiscono i flussi di denaro (vedi anche sotto A chi è utile?).

Il crowdfunding è un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello rappresentato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari. L'effettivo finanziamento di un progetto, infatti, non dipende dalla valutazione fatta da un singolo intermediario in base alle proprie strategie di finanziamento ma dalla capacità dei proponenti di convincere un numero sufficiente di investitori a rischiare i propri fondi nel sostegno diretto dell'iniziativa.

Esistono diversi tipi di crowdfunding. I due più diffusi, a cui facciamo principalmente riferimento in questa scheda, sono:

  • il lending-based crowdfunding (anche chiamato peer-to-peer lending o social lending) che prevede il prestito di denaro ai promotori di un progetto attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo;
  • l'equity crowdfunding che consente ai promotori di un progetto di raccogliere capitale di rischio; in questo caso gli investitori non fanno un prestito ma versano una somma per acquistare una quota del capitale dell'impresa diventando soci a tutti gli effetti e accettando, di conseguenza, il rischio di perdere l'intera somma investita in caso di fallimento del progetto.

Se le piattaforme collocano anche titoli di debito emessi dalle imprese, come le obbligazioni, si parla in termini più ampi di investment-based crowdfunding.

Altri tipi di crowdfunding hanno perlopiù finalità sociali e si caratterizzano per campagne di piccolo importo. Il donation crowdfunding prevede la donazione di piccoli importi per contribuire al finanziamento di progetti culturali o sociali (senza ricevere alcun compenso); nel reward crowdfunding, invece, i donatori ottengono una ricompensa in beni o servizi il cui valore non è necessariamente correlato all'importo versato.

A chi è utile?

Le piattaforme di crowdfunding possono essere utili a due categorie di soggetti: da un lato ci sono i promotori di un progetto che cercano fondi per avviarlo o portarlo avanti, dall'altro gli investitori che vogliono far fruttare i propri risparmi investendoli in progetti generalmente caratterizzati da rischi e rendimenti elevati. Esattamente come in un mercato, sulle piattaforme online si incontrano la domanda e l'offerta di fondi.

Sul fronte dei promotori, il crowdfunding offre l'opportunità di raccogliere fondi a individui o aziende che possono avere difficoltà nell'accesso ai canali di finanziamento tradizionali a causa, per esempio, del carattere molto innovativo dei progetti. In particolare, le piattaforme di equity crowdfunding sono utilizzate soprattutto da società di nuova costituzione e da piccole e medie imprese con una forte propensione all'innovazione tecnologica (le cosiddette start-up e PMI innovative).

Alcune piattaforme di crowdfunding sono specializzate nel finanziamento di particolari settori di attività economica. Per il settore immobiliare, in cui l'utilizzo del crowdfunding sta raggiungendo volumi elevati, si parla spesso di real estate crowdfunding, includendo in questo termine sia le piattaforme di equity sia quelle lending-based.

Punti di attenzione

Le cautele riguardano soprattutto chi si avvicina al crowdfunding per investirvi i propri risparmi: a fronte di rendimenti piuttosto elevati, i rischi di questo strumento finanziario sono generalmente molto più alti rispetto a investimenti tradizionali (obbligazioni, azioni, fondi di investimento, etc.). I progetti proposti sulle piattaforme, infatti, fanno spesso capo a società giovani e innovative che sono difficili da valutare in assenza di informazioni sui risultati economici ottenuti in passato o sulla specifica attività svolta. Di conseguenza la scelta degli investitori poggia in buona parte su fattori emotivi che possono indurli a sottovalutare i rischi a cui vanno incontro.

Per questo, occorre tenere presente che i servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi e i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso la piattaforma non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori. Pertanto, l'investitore deve sempre tenere presente il rischio di perdere la totalità del denaro investito.

I rischi di perdere i propri risparmi sono elevati soprattutto per gli investimenti in equity-crowdfunding con cui gli investitori diventano veri e propri soci dei promotori del progetto. Anche in caso di successo dell'iniziativa non è detto che la società decida di distribuire dividendi e la vendita delle quote di partecipazione - nel caso in cui si volessero recuperare i soldi investiti - potrebbe risultare molto difficile in assenza di un mercato in cui trovare possibili acquirenti. È quindi opportuno che un piccolo risparmiatore non investa in questo strumento più di quanto non sia disposto a perdere.

Nel lending-based crowdfunding, i risparmiatori devono prestare molta attenzione alla rischiosità dei progetti finanziati (ovvero alla probabilità che i soggetti che propongono il progetto risultino insolventi); va anche ricordato che la stima di questo rischio è fatta dagli stessi gestori delle piattaforme in base a modelli che potrebbero non essere affidabili e che non sono validati da nessuna autorità di vigilanza. Alcune piattaforme, inoltre, non consentono di selezionare singoli progetti da finanziare (e quindi i soggetti a cui vengono prestati i fondi). In questi casi, l'abbinamento tra la domanda e l'offerta di credito si basa su un meccanismo automatico che tiene conto da un lato delle preferenze dei risparmiatori (propensione al rischio, tipo di iniziative, durata del finanziamento, etc.) e, dall'altro, delle caratteristiche dei progetti.

Un ulteriore elemento di attenzione, vista la crescente diffusione di servizi finanziari online, riguarda l'identificazione di chi gestisce le piattaforme di crowdfunding e di chi propone l'investimento. Per ridurre il rischio di imbattersi in truffe o iniziative illecite è preferibile utilizzare piattaforme molto conosciute e investire i propri risparmi in progetti per i quali si è in grado di verificare chiaramente l'identità dei promotori (e gli eventuali recapiti forniti).

Interessi e altri costi

Dal punto di vista dell'investitore, le piattaforme di crowdfunding generalmente non prevedono costi legati all'iscrizione o alle singole transazioni. Per i prestiti concessi tramite le piattaforme di lending-based crowdfunding, l'investitore trova direttamente nella piattaforma l'informazione sul rendimento (al netto o al lordo della tassazione) offerto dal proponente del progetto insieme alla durata del prestito e alla stima del rischio di credito effettuata dal gestore della piattaforma.

Chi si finanzia tramite crowdfunding, sopporta costi diretti (ad esempio i tassi di interesse per le piattaforme lending-based) generalmente più alti rispetto a quelli che, in media, si osservano per i canali di finanziamento tradizionali. Inoltre, sono quasi sempre previste spese di avvio del finanziamento e costi legati alla gestione dei flussi di cassa.

È sempre importante, sia per chi richiede i fondi sia per chi li investe, leggere con attenzione la documentazione informativa messa a disposizione sulla piattaforma e il contratto che viene stipulato.

Regole

Con riferimento al crowdfunding, l'ultimo tassello di un percorso decennale di riforme in Italia è la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo 30 del 10/03/2023 ed entrata in vigore l'08/04/2023, che dà attuazione al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (sono escluse le piattaforme specializzate nel finanziamento di individui e nel donation/reward crowdfunding).

Il regolamento prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme sia di lending-based che di investment-based crowdfunding e stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi, l'organizzazione, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing. Sulla base delle nuove norme tutti i gestori delle piattaforme rientranti nel perimetro del regolamento saranno autorizzati e vigilati da autorità nazionali competenti e i livelli di tutela saranno innalzati soprattutto a favore degli investitori "non sofisticati".

In particolare, la nuova normativa europea individua la Consob e la Banca d'Italia come Autorità nazionali competenti: la prima con competenze in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; la seconda per il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

Per gli investitori una importante novità riguarda il KIIS: Key Investment Information Sheet. Si tratta di una informativa redatta dall'emittente per ciascuna campagna di raccolta o dalla piattaforma, sui rischi finanziari, i costi e i criteri di selezione dei progetti.

È previsto un regime transitorio fino al 10/11/2023 relativo ai gestori di portali di crowdfunding già operativi. Questi, se intendono proseguire l'attività, dovranno essere autorizzati ai sensi del nuovo framework.

Errori ricorrenti

Non leggere i fogli informativi e i contratti con la dovuta attenzione.

Sottovalutare il rischio di perdita del capitale in caso di insolvenza del soggetto finanziato con operazioni di social lending o di svalutazione delle quote di partecipazione acquisite nelle operazioni di equity crowdfunding.

Le parole chiave

CROWDFUNDING

Sembra che la parola crowdfunding sia stata inventata da un blogger americano nel 2006 (anche se le origini del fenomeno sono molto più datate). Il termine è composto dalle parole crowd, che indica una grande quantità di persone che hanno qualcosa in comune o che si trovano riunite nello stesso luogo, e funding, che significa raccolta di denaro per un particolare scopo. Crowdfunding, quindi, è un termine che sintetizza bene l’attività a cui fa riferimento, ovvero il sostegno di un progetto da parte di tante persone disposte a finanziarlo come forma di investimento o semplicemente perché credono nel suo valore sociale.

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