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L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie indipendente e imparziale che tutela gli investitori. Rappresenta per loro un modo semplice, veloce, efficace e gratuito di risolvere controversie con gli intermediari senza ricorrere al giudice. È stato istituito dalla Consob (l'Autorità che vigila sui mercati finanziari) nel 2016.
Gli investitori retail, ossia i risparmiatori, anche imprese, società o altri enti. Non possono rivolgersi all'ACF gli investitori qualificati o professionali, come banche, compagnie assicurative, governi e grandi imprese.
Quando si ritiene di aver subito un danno perché l'intermediario ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione che deve rispettare quando presta i servizi di investimento previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF).
Le controversie devono riguardare servizi di investimento:
Il comportamento dell'intermediario oggetto della controversia deve essersi verificato entro il decimo anno precedente alla presentazione del ricorso.
Banche, società di intermediazione mobiliare, soggetti che gestiscono i fondi comuni di investimento, gestori di portali di crowdfunding, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria iscritti all'albo, e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta.
Si può ricorrere anche contro imprese d'investimento estere che hanno succursali in Italia. Se ne sono prive, l'ACF non può esaminare il ricorso, ma solo fornire accesso a strumenti di risoluzione attraverso Fin-Net, la rete di organismi nazionali istituita dalla Commissione europea per risolvere controversie finanziarie nei Paesi dello Spazio economico europeo.
Il ricorso può contenere una domanda di risarcimento o una domanda per ottenere l'adempimento di uno specifico obbligo (come la consegna di documenti).
Se la richiesta riguarda una somma di denaro, non può superare 500.000 euro. Nel caso in cui il danno sia potenzialmente superiore a questa cifra, ci si può rivolgere all'ACF se si limita la domanda di risarcimento entro questa soglia.
Non è possibile presentare ricorso nel caso di:
Il ricorso si può presentare solo dopo che si è inviato un reclamo all'intermediario e (1) si è ricevuta una risposta insoddisfacente o (2) non si è ancora ricevuta risposta dopo 60 giorni dal reclamo. Il ricorso deve essere presentato entro un anno dalla data del reclamo; se il periodo è già trascorso, è necessario presentare un altro reclamo prima di rivolgersi all'ACF.
Il ricorso, inoltre, può essere proposto solo se non sono pendenti sulla stessa controversia altre procedure di risoluzione stragiudiziale.
Il ricorso si deve presentare online seguendo una procedura guidata. È necessario accedere al sito dell'ACF, registrarsi e compilare il modulo. Non è richiesta l'assistenza di un avvocato o professionista.
La decisione dell'Arbitro è messa a disposizione del ricorrente e dell'intermediario nell'area riservata del sito dell'ACF. La decisione di accoglimento indica il comportamento che l'intermediario dovrà tenere e il relativo termine (di norma 30 giorni).
Il mancato adempimento dell'intermediario è reso noto con la pubblicazione sul sito dell'ACF per 5 anni e, a cura e spese dell'intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, oltre che sulla homepage del sito dell'intermediario per 6 mesi.