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Perché una disciplina di "Trasparenza"?
Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.
Può accadere infatti che la documentazione elaborata dagli intermediari, sebbene completa nei contenuti, risulti difficile da leggere e capire, soprattutto se si è poco esperti di credito o finanza, per la quantità di informazioni fornite, per la loro complessità e tecnicità o per l'uso di un linguaggio non sempre facilmente comprensibile.
La Banca d'Italia, ha emanato disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria" (Provvedimento del 9.2.2011 che integra il Provvedimento del 29.7.2009).
Le previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.
Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso).
Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.
Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione nell'ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici al singolo cliente e al sistema bancario e finanziario nel suo complesso; informazioni chiare e comprensibili accompagnate da una adeguata diffusione della cultura finanziaria, consentono di effettuare scelte più ponderate e coerenti con le esigenze finanziarie, familiari e professionali.
La combinazione di efficaci presidi di tutela del consumatore, maggiore trasparenza e cultura finanziaria contribuisce allo sviluppo dei mercati finanziari in quanto aumenta il grado di fiducia
che i consumatori ripongono nel settore e rende più probabile che nuovi soggetti divengano utilizzatori di prodotti finanziari.
Di seguito sono sintetizzati i principi guida e gli aspetti essenziali della nuova disciplina, integralmente disponibile sul sito della Banca d'Italia nella sezione Vigilanza sul sitema bancario e finanziario > Normativa > Archivio norme.
Le nuove regole sono finalizzate al rafforzamento della tutela della clientela e al miglioramento della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e si ispirano ai seguenti principi.
Semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto. Per i prodotti più diffusi come i conti correnti e i mutui è prevista l'adozione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia.
Correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; l'introduzione di guide pratiche offre un supporto concreto per la comprensione dei prodotti e dei servizi più diffusi.
Comparabilità delle offerte: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi; per i costi, la raffrontabilità è agevolata dalla estensione agli affidamenti e ai conti correnti destinati alla clientela al dettaglio dell'uso di indicatori sintetici di costo.
Le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia si applicano, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB), a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria, incluso il credito ai consumatori e i servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (ad esempio Internet). Per assicurare il rispetto della normativa la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni agli intermediari sottoposti alla sua vigilanza.
Per esempio i più diffusi prodotti e servizi ai quali si applica la disciplina sono: depositi, mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altri finanziamenti, garanzie ricevute, conti correnti di corrispondenza, incassi e pagamenti, emissione di moneta elettronica (carte bancomat o carte di credito), versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici, acquisto e vendita di valuta estera, intermediazione in cambi, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, locazione di cassette di sicurezza. La disciplina si applica anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.
La disciplina di trasparenza non si applica ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine (non sono considerati prodotti finanziari i depositi non rappresentati da strumenti finanziari).
Le regole di trasparenza per i servizi, gli strumenti e i prodotti finanziari che hanno finalità di investimento sono infatti contenute nel TUF; la disciplina d'attuazione è emanata dalla Consob. Tutti i soggetti che offrono tali servizi, comprese le banche, devono rispettare queste regole. I controlli di trasparenza sono affidati alla stessa Consob.
Infine, le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia non si applicano alla raccolta effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi valgono infatti le regole previste da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).
I destinatari della disciplina sono:
La disciplina sulla trasparenza tutela tutti i clienti. Alcune previsioni tuttavia sono pensate esclusivamente per i rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; la clientela (o clienti) al dettaglio è rappresentata dai consumatori, dalle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, dagli enti senza finalità di lucro, dalle imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Già quando decide di promuovere la vendita di propri prodotti e servizi bancari o finanziari l'intermediario si deve attenere a regole di trasparenza: gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Se oggetto dell'offerta promozionale è una qualsiasi forma di finanziamento l'annuncio deve anche indicare subito il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG).
Prima di concludere il contratto (fase "precontrattuale") al cliente devono obbligatoriamente essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell'operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. "Mettere a disposizione del cliente" significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.
Si consiglia una lettura attenta dei seguenti documenti prima di scegliere un prodotto e di firmare il contratto.
Per alcuni prodotti più diffusi presso la clientela al dettaglio, sono state introdotte previsioni diverse e più stringenti, anche per rendere più agevole il confronto tra le condizioni economiche offerte dai diversi intermediari.
Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un "foglio comparativo" contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
È importante ricordare che l'articolo 2, comma 5, del d.l. n. 185/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Per agevolare il cliente al momento di scegliere quale possa essere il conto corrente più adatto alle proprie esigenze, i fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente (e ai contratti più comunemente commercializzati unitamente a esso, ad esempio relativi alle carte di pagamento) sono redatti in conformità dei modelli previsti dalla Banca d'Italia. Per quanto concerne i costi, la raffrontabilità con le offerte degli altri intermediari è agevolata dalla estensione ai conti correnti (e agli affidamenti) destinati alla clientela al dettaglio dell'uso di un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato secondo modalità standard predefinite dalla Banca d'Italia. Con le stesse finalità è previsto l'invio, una volta concluso il contratto, al titolare del conto corrente di un riepilogo a periodicità annuale delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento che consentirà di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ISC (riferito a profili di utilizzo tipo) riportato nel documento di sintesi e invitandolo a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze.
Per i clienti che hanno esigenze di gestione delle proprie disponibilità non complesse è stata prevista l'introduzione di un "conto corrente semplice", il cui contenuto è standardizzato (cioè uguale per tutti) e definito dalla Banca d'Italia.
I contratti denominati "Conto corrente semplice" che non rispettano le condizioni previste dalla Banca d'Italia sono nulli (secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 8, e 127, comma 2, del TUB). Il "Conto corrente semplice" consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il numero sarà stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
Il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono fissati liberamente dalla banca. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata dalla banca al cliente in relazione al conto, all'infuori del predetto canone e degli oneri fiscali previsti dalla legge.
L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del "Conto corrente semplice" è sempre pari al canone annuo di base. L'informativa periodica avviene su base almeno trimestrale e i relativi costi sono inclusi nel canone annuo. Nell'offrire il "Conto corrente semplice" le banche possono prevedere due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello ovvero online.
Sono informazioni di costo cruciali alle quali prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi. Il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo; l'ISC alle aperture di conto corrente. Il TAEG e l'ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.
Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni). E' quindi bene sempre verificare nei documenti informativi messi a disposizione (ad esempio sotto la voce "altre condizioni economiche") in che misura e quali ulteriori elementi di costo possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente.
Ambedue gli indicatori sono calcolati secondo modalità predefinite dalla relativa disciplina e comuni a tutti gli intermediari.
Per rendere più facilmente comprensibile quale potrebbe essere il costo complessivo che grava sul prodotto o sul servizio, che potrebbe dunque risultare superiore a quello indicato dal TAEG o dall'ISC, i fogli informativi devono riportare un prospetto delle principali condizioni economiche per le voci di costo fisse e variabili considerate nel calcolo di tali indicatori (ad es. canone annuo o costo di specifici servizi per il conto corrente, tassi di interesse nominali per i mutui, i finanziamenti) e le altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica, di apertura del conto, di riscossione della rata). Inoltre il cliente ha diritto a ricevere un esempio di calcolo dell'ISC.
Se il prodotto destinato ai clienti al dettaglio stabilisce forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni sono spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo.
Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga.
Se l'operazione che si vuole concludere è l'apertura di un conto corrente o l'accensione di un mutuo si può richiedere la "Guida pratica" alla conclusione del contratto che aiuta a capire come funzionano queste operazioni e quanto costano.
I contratti sono redatti in forma scritta. Nel caso di inosservanza della forma prescritta, salvo i casi in cui la normativa non la ritiene obbligatoria (ad es. per i prodotti di moneta elettronica non ricaricabili), il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.
Per quanto riguarda i contenuti è essenziale che il contratto indichi espressamente:
Sono pure nulle e si considerano come non esistenti le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi o nel documento di sintesi.È quindi consigliabile che il cliente conservi tutta la documentazione consegnata dalla banca.
Nei contratti di durata si ha diritto a ottenere dagli intermediari alla scadenza del contratto, comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica consiste nell'invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche.
In mancanza di opposizione scritta (cioè ove il cliente non contesti singole voci o l'intero contenuto dell'estratto conto), le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese sostenute per il loro invio.
Il rendiconto coincide con l'estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con i consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul relativo foglio informativo e richiama l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ISC riportato nel documento di sintesi e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: "Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro 'Quanto costa il conto corrente' del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei".
In ogni caso il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Non sempre l'acquisto di prodotti avviene presso le sedi e gli sportelli dell'intermediario (cioè i suoi locali aperti al pubblico). Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti avvalersi di soggetti esterni alla struttura organizzativa (diversi quindi dai dipendenti), definiti collaboratori esterni per promuovere e collocare i loro prodotti anche al di fuori delle loro sedi e dipendenze o procedere all'offerta attraverso canali di comunicazione alternativi quali internet, la posta elettronica o anche canali più tradizionali come la posta.
Nel primo caso si parla di "offerta fuori sede" (per maggiori informazioni vedi la pagina "I collaboratori esterni delle banche e degli intermediari" in questa sezione) e nel secondo di "tecniche di comunicazione a distanza".
Quale che sia tra queste la modalità prescelta dall'intermediario per offrire i propri prodotti si applicano comunque le disposizioni in materia di trasparenza.
Può ad esempio accadere che all'atto dell'acquisto di un immobile, lo stesso agente immobiliare ne proponga il finanziamento attraverso un mutuo, ovviamente erogato da un intermediario bancario o finanziario (intermediario committente) che gli ha conferito l'incarico di promuovere il collocamento del prodotto bancario. In questi casi il soggetto che entra in rapporto con il cliente deve consegnare i documenti informativi (foglio informativo, documento di sintesi, guida) che, oltre alle informazioni sull'intermediario per conto del quale è svolta l'offerta fuori sede, devono indicare i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria); in caso di contratto di finanziamento, consegna anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). Il cliente attraverso tali documenti, che devono obbligatoriamente essergli consegnati prima della conclusione del contratto, potrà verificare la legittimazione dell'offerente ad operare e conoscere gli eventuali costi e oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. È compito dell'intermediario committente verificare che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza e le finalità della disciplina in materia di trasparenza.
Regole specifiche sono state introdotte anche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza nelle quali rientrano le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato. Esempio classico è l'internet banking ma anche la posta, inclusa quella elettronica, o altre tecniche di comunicazione che consentono comunicazioni individuali come il telefono.
In via generale tali regole si applicano solo quando l'attività è svolta in Italia e quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia; le istruzioni della Banca d'Italia dettano le disposizioni per individuare in quali casi e quale legislazione nazionale si applichi.
Anche nel caso di offerta "a distanza" è bene sapere che il cliente, prima di concludere il contratto, deve in via generale, poter accedere alle informazioni sul prodotto o sul servizio perciò, se l'offerta avviene:
Qualunque sia il canale utilizzato, i documenti devono chiarire se e quali sono i costi e gli oneri specifici connessi con il mezzo utilizzato e come poter in alternativa contattare direttamente l'intermediario e comunicare con lui.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale deve essere fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
È bene ricordare che le questioni relative all'interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.
I clienti però per evitare lunghe e costose procedure giudiziarie possono anche rivolgersi a organismi conciliativi o arbitrali che aiutano a risolvere le controversie su questioni relative al rapporto con l'intermediario bancario o finanziario in tempi molto più contenuti.
In questo caso si parla di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I sistemi stragiudiziali assumono rilievo per le finalità della vigilanza e, più in generale, per l'efficienza del sistema finanziario. Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.
Di cosa si tratta?
Per risoluzione extragiudiziale si intende una procedura che, a prescindere dalle specifiche modalità, porta alla conclusione delle liti fra consumatori e intermediari bancari e finanziari tramite l'intervento attivo di un organo di risoluzione di controversie che propone (conciliazione) o impone (arbitrato) una soluzione, diversa dai processi che si svolgono di fronte all'autorità giudiziaria.
La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie attraverso il quale due o più soggetti in lite si rivolgono volontariamente a un terzo imparziale - il conciliatore - che ha il compito di assistere le parti nella negoziazione, facilitando il raggiungimento di un'intesa.
Con la clausola di arbitrato le parti di un contratto si impegnano a deferire a uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie per renderla più spedita e sollecita.
In via generale, questi organismi possono essere istituiti per legge o sulla base di accordi tra intermediari e associazioni di categoria (degli stessi intermediari o dei consumatori), con iniziative di autodisciplina. L'adesione da parte degli intermediari a questi sistemi alternativi può essere obbligatoria (ad es. prevista dalla stessa legge istitutiva) o volontaria (ad es. nel caso di iniziative di autodisciplina).
Rivolgersi a tali organismi non preclude comunque la possibilità, in un secondo momento, di percorrere le vie ordinarie legali mentre non è più possibile ricorrere a questi sistemi alternativi una volta scelta la via giudiziaria ordinaria.
Nel nostro Paese, raccogliendo anche le raccomandazioni della Commissione Europea, esistono, per quanto concerne le controversie in materia finanziaria e bancaria, alcuni sistemi di risoluzione extragiudiziale, attivati sulla base di leggi o frutto di iniziative di autodisciplina.
Ad esempio, in occasione della riforma del diritto societario, è stata definita una disciplina speciale dell'arbitrato e della conciliazione stragiudiziale relativi a rapporti societari, partecipazioni sociali, patti parasociali, servizi di investimento e materie disciplinate dal TUB, qualora la controversia sia promossa da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o Camere di Commercio Cfr. artt. 34 e ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).
La legge sul risparmio (L.262/2005), ha istituito due nuovi sistemi prevedendo:
Per dare attuazione alla previsione del secondo punto, stato disciplinato un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario).
Il sistema prevede che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari che non siano anteriori al 1° gennaio 2009 né già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente composto da cinque membri (il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti) e articolato in sette collegi su base territoriale (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino). La presentazione del ricorso avviene, accedendo al sito ABF, tramite il Portale, uno strumento semplice e interattivo che assiste gli utenti nell'invio del ricorso tramite un'apposita procedura guidata e che consente di gestire tutte le fasi della procedura.
No. L'ordinamento prevede che i soggetti che intendono svolgere attività bancaria e finanziaria sul mercato devono rispondere a taluni requisiti e assolvere a specifici obblighi. Il regime dei controlli sui diversi soggetti varia a seconda della tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali l'attività esercitata ha riflessi.
L'esercizio dell'attività bancaria - cioè la raccolta di risparmio tra il pubblico e la concessione di finanziamenti - è riservato esclusivamente alle banche (persone giuridiche) autorizzate e iscritte nell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le attività finanziarie (cioè la concessione di finanziamenti, la assunzione di partecipazioni, l'offerta di servizi di pagamento e di cambio) possono essere svolte nei confronti del pubblico dalle banche e anche dagli intermediari finanziari (persone giuridiche). Alle società finanziarie però non è consentito raccogliere depositi presso il pubblico e l'esercizio delle loro attività è subordinato alla iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia. Gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni o che svolgono particolari attività sono tenuti a iscriversi anche nell'elenco speciale sempre tenuto dalla Banca d'Italia.
Gli albi sono pubblicati una volta l'anno sul Bollettino di vigilanza e sono anche consultabili sul sito internet della Banca d'Italia, nonché presso tutte le Filiali della stessa Banca d'Italia. L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie e extracomunitarie autorizzate a operare nel nostro Paese. L'albo dei gruppi indica invece la capogruppo e le singole società che appartengono a un certo gruppo bancario. Le banche e le società che fanno parte di un gruppo bancario devono anche indicare nella documentazione utilizzata l'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione attesta che la Banca d'Italia ha verificato la sussistenza delle condizioni imposte dalla legge per l'esercizio dell'attività bancaria. Da quel momento la banca è sottoposta ai controlli di vigilanza da parte della Banca d'Italia. La responsabilità della gestione di ciascuna banca vigilata resta comunque demandata agli amministratori e agli organi di controllo della stessa.
Così come le banche, anche le società finanziarie (intermediari finanziari) sono tenute a richiedere l'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari, disciplinato dall'art. 106 del TUB, alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza delle condizioni imposte dalla legge. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco la Banca d'Italia può richiedere agli intermediari finanziari dati e notizie. Della iscrizione gli intermediari devono dare evidenza sulla documentazione e sugli atti. Alcuni intermediari finanziari, in base al volume di attività raggiunto o alla specifica attività svolta, sono tenute a iscriversi anche nell'elenco speciale, disciplinato dall'art. 107 del TUB, anch'esso tenuto dalla Banca d'Italia. Le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale sono assoggettate alla normativa e ai controlli di vigilanza da parte della Banca d'Italia. L'elenco dei soggetti iscritti nell'elenco speciale è consultabile sul sito internet e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.
L'offerta al pubblico da parte di banche e di intermediari finanziari di operazioni e servizi bancari e finanziari è soggetta alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel testo unico bancario e nella disciplina attuativa emanata dal CICR e dalla Banca d'Italia. La disciplina impone obblighi di pubblicità delle condizioni praticate, dei principali diritti del cliente, di forma e contenuto minimo dei contratti; sono disciplinate le modifiche unilaterali, le comunicazioni periodiche, la decorrenza delle valute, il calcolo degli interessi sugli interessi (c.d. anatocismo) e l'estinzione anticipata dei mutui. La sottoscrizione e il collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari emessi da banche (ad esempio le obbligazioni bancarie) sono soggetti alle disposizioni contenute nel TUF e alla disciplina in materia di prospetto.
Le informazioni sono contenute nei seguenti documenti che devono essere messi a disposizione della clientela: Documento "Principali diritti del cliente", Fogli informativi, Copia del contratto completa per la stipula, Documento di sintesi, Guide pratiche per talune tipologie di operazioni più ricorrenti (conto corrente e strumenti di pagamento a esso associati; mutuo ipotecario; sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie).
La disciplina si applica anche quando l'offerta avviene fuori dalle dipendenze (sportelli) dell'intermediario (ad esempio nel credito al consumo presso l'esercente commerciale) o attraverso tecniche di comunicazione a distanza (posta, telefono, internet). Con specifico riferimento alla rete internet o a sistemi analoghi, il documento "Principali diritti del cliente", i "Fogli informativi" e le "Guide pratiche" devono essere pubblicati sul sito internet. E' inoltre importante ricordare che la disciplina di trasparenza si applica anche agli annunci pubblicitari che devono essere riconoscibili come tali e richiamare l'attenzione della clientela circa la necessità di documentarsi meglio attraverso le maggiori informazioni contenute nei fogli informativi che la banca è tenuta a mettere a disposizione della clientela.
Si. Attraverso i fogli informativi viene fornita al cliente una dettaglia descrizione delle caratteristiche e dei costi di ciascun prodotto. Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati secondo un tracciato comune che deve riportare almeno le seguenti informazioni: informazioni sulla banca; caratteristiche e rischi tipici dell'operazione cui si sta aderendo; le condizioni economiche dell'operazione o del servizio; le principali clausole contrattuali che lo regolano. Inoltre i fogli informativi hanno una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi contenute (ad esempio tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati). Per i contratti di mutuo ipotecario garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, gli intermediari sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti un vero e proprio foglio comparativo.
Bisogna prima di tutto ricordare che il costo complessivo di un'operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri e quindi di norma superiore rispetto al mero tasso d'interesse richiesto dal soggetto finanziatore detto Tasso Annuo Nominale (TAN).
Proprio per agevolare la comparabilità dei costi dei prodotti bancari, la disciplina in materia di trasparenza ha imposto alle banche e agli intermediari l'utilizzo di specifici indicatori che devono essere calcolati secondo parametri comuni: il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC). Il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo, e l'ISC alle aperture di conto corrente. Il TAEG e l'ISC individuano comunque indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.
Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni). E' quindi bene sempre verificare attraverso i documenti informativi messi a disposizione (ad esempio sotto la voce "altre condizioni economiche") in che misura e quali ulteriori elementi di costo possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente.
Sempre agli stessi fini esiste un ulteriore obbligo che impone a banche e intermediari di esporre nei locali aperti al pubblico il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Questo ulteriore indice esprime il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente.
Una comparazione dei costi non può comunque prescindere da un attento vaglio anche delle caratteristiche dei singoli prodotti offerti (ad esempio i servizi inclusi o esclusi dall'offerta).
Se l'operazione che si vuole concludere è l'apertura di un conto corrente o l'accensione di un mutuo si può richiedere la "Guida" pratica alla conclusione del contratto che aiuta a capire come funzionano queste operazioni e quanto costano.
No poiché, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nella determinazione delle condizioni praticate per le operazioni e i servizi bancari deve essere garantita l'autonomia delle parti che offrono tali prodotti. La disciplina di trasparenza offre alla clientela gli strumenti per cogliere gli elementi essenziali del rapporto contrattuale; ciò ha la duplice finalità di consentire una attenta valutazione della rispondenza del prodotto offerto alle proprie esigenze e di raffrontare le differenti offerte presenti sul mercato.
Resta fermo che gli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dal TUB alle operazioni di finanziamento non possono superare il limite stabilito dalla legge antiusura (Legge n. 108/96). Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai è stabilito nel tasso medio (Tasso Effettivo Globale Medio TEGM), risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (ad esempio mutui, aperture di credito in c/c, credito finalizzato all'acquisto rateale, credito revolving, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie), aumentato della metà.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare il TEGM presso le proprie dipendenze o gli sportelli aperti al pubblico. Per il collocamento dei titoli di stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può stabilire le commissioni massime che le banche possono richiedere alla clientela all'atto del collocamento.
Si. La normativa prevede nei contratti di durata (ad esempio il conto corrente o il mutuo) la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo, quando sussiste un giustificato motivo. Tuttavia la legge richiede che tale possibilità sia espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. In caso di variazioni contrattuali il cliente ha il diritto di recedere, senza penalità e spese di chiusura. La norma, escludendo la possibilità di comunicazioni generalizzate, stabilisce che qualsiasi variazione unilaterale debba essere comunicata al cliente secondo particolari modalità e con preavviso minimo di trenta giorni; in caso di recesso dal contratto, esercitabile entro sessanta giorni, il cliente ha diritto all'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
Con questa espressione si fa riferimento al calcolo degli interessi non solo sul capitale ma anche sugli interessi già scaduti. Infatti gli interessi scaduti vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi determinando una maggiore crescita del debito.
Recentemente sono state introdotte le nuove regole sull'anatocismo e sul calcolo degli interessi.